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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 4 del 31.01.1026 pubblicata sull’Albo Pretorio dal 03.02.2026 al 18.02.2026 ed emessa dal settore di Polizia Locale dell’intestato Comune di Terno d’Isola, con la quale si ordinava l’istituzione del divieto di transito degli autobus turistici in servizio di linea categoria M3 secondo il D.Lvo 285/1992 destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa superiore a 5 tonnellate, in Via Medolago, nel tratto tra l’incrocio con via delle Castagne e l’intersezione con via Conca, nonché di tutti gli atti presupposti, precedenti, preparatori, connessi e consequenziali, e successivi.

Giustizia amministrativa202600408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale istitutiva del divieto di transito degli autobus turistici e di linea di categoria M3, con massa superiore a 5 tonnellate, in un tratto di Via Medolago

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa di trasporto)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Polizia Locale che vietava il transito, in un determinato tratto stradale, agli autobus turistici e di linea di categoria M3 destinati al trasporto di più di otto persone e con massa superiore a cinque tonnellate. Ha dedotto principalmente la sproporzione, l'irragionevolezza e il carattere discriminatorio della misura, sostenendo che il divieto incideva ingiustificatamente sul pieno svolgimento della propria attività economica, esercitata sia nell'ambito del servizio pubblico sia in regime privato. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di giunta comunale che aveva approvato l'indirizzo per l'istituzione del divieto. Il Collegio ha rilevato, in sede cautelare, che tale atto di indirizzo non aveva normalmente rilevanza esterna né era immediatamente lesivo, poiché la lesione si produceva con l'adozione del provvedimento attuativo della Polizia Locale. Nel merito cautelare, il Tribunale ha evidenziato la necessità di verificare, mediante dati oggettivi, le esigenze di viabilità e le caratteristiche strutturali della strada, l'impatto del divieto sull'accessibilità del servizio pubblico e sull'offerta privata, nonché l'esistenza di percorsi o misure alternative meno afflittive.

La decisione

Il TAR ha accolto interinalmente la domanda cautelare e ha sospeso l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'art. 185, comma 1, del Codice della strada assoggetti gli autobus alla stessa disciplina degli altri veicoli ai fini dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, escludendo regolamentazioni discriminatorie della categoria. Ha tuttavia riconosciuto che l'art. 6, comma 4, lett. b), del medesimo Codice consente all'ente proprietario della strada di introdurre, per determinate categorie di utenti, limitazioni collegate alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada. L'esercizio di tale potere deve però essere sorretto da dati oggettivi e sottoposto a una verifica concreta di necessità, ragionevolezza e proporzionalità, dimostrando anche l'insufficienza di misure meno restrittive. Poiché l'ordinanza si limitava a richiamare genericamente la ridotta larghezza della carreggiata e le difficoltà di incrocio, il Collegio ha disposto istruttoria su lunghezza del tratto, tempi di percorrenza, percorsi alternativi, punti di fermata, accessibilità del servizio, cartografia, segnaletica e possibile installazione di impianti semaforici. In attesa degli elementi istruttori, ha ravvisato il periculum e ha disposto il mantenimento della situazione preesistente. Ha comunque precisato che il Comune conserva il potere di limitare il transito in specifiche giornate caratterizzate da intenso traffico o da eventi, con preavviso di almeno tre giorni alla ricorrente e pubblicità agli altri interessati. Il prosieguo della fase cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026, con termine per il deposito delle relazioni istruttorie al 30 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.

  • art. 185, comma 1, d.lgs. 285/1992

    I veicoli di cui all’art. 54 comma 1 lettera m) dello stesso Codice, ossia anche gli autobus, ai fini della circolazione stradale ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

    Esclude che gli autobus siano sottoposti a una regolamentazione discriminatoria rispetto alla generalità dei veicoli, pur consentendo limitazioni giustificate dalle esigenze concrete della circolazione.

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    per determinate categorie di utenti

    Attribuisce all'ente proprietario della strada il potere di introdurre, con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni temporanei o permanenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Il potere deve essere esercitato sulla base di dati oggettivi e nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Individua la forma dell'ordinanza attraverso cui possono essere adottate le limitazioni alla circolazione previste dall'art. 6 del Codice della strada.

  • artt. 56-62 TFUE

    La libera prestazione dei servizi può essere contemperata con interessi generali, senza comportare una primazia assoluta dell'attività d'impresa rispetto al potere conformativo dell'amministrazione.

  • direttiva 2006/123/CE

    Le restrizioni alla libera iniziativa economica e alla libera prestazione dei servizi devono essere collegate a un motivo imperativo di interesse generale e rispettare ragionevolezza, proporzionalità e divieto di discriminazione.

  • d.lgs. 59/2010

    Recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un atto di indirizzo della giunta comunale non rende inammissibile il ricorso contro il successivo provvedimento attuativo quando l'atto di indirizzo non ha rilevanza esterna né autonoma lesività e la lesione della posizione del privato si produce soltanto con l'adozione dell'atto gestionale.
  • Il potere dell'ente proprietario della strada di introdurre, per determinate categorie di utenti, obblighi, divieti o limitazioni alla circolazione può essere esercitato solo in presenza di esigenze concrete della circolazione o di caratteristiche strutturali della strada, adeguatamente comprovate da dati oggettivi.
  • Una limitazione della circolazione degli autobus che incida su attività economiche non può fondarsi su un richiamo generico alle difficoltà della viabilità: l'amministrazione deve verificare in concreto necessità, ragionevolezza e proporzionalità della misura, nonché dimostrare l'insufficienza di soluzioni meno restrittive.
  • Nel regolamentare l'accesso a una rete stradale caratterizzata da capacità limitata, l'amministrazione deve bilanciare l'interesse pubblico alla sicurezza e alla fluidità della circolazione con l'accessibilità del servizio pubblico, la libertà di iniziativa economica e la concorrenza, evitando discriminazioni tra operatori o categorie di veicoli.
  • La sospensione cautelare di un divieto generale di transito non impedisce all'amministrazione di adottare limitazioni temporanee e circoscritte a specifiche giornate di intenso traffico o a eventi, purché siano giustificate dalle esigenze concrete della viabilità e comunicate con congruo preavviso agli interessati.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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