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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato il suo appello e confermato l’annullamento della cartella di pagamento. Il motivo principale riguardava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.): secondo l’Agenzia, la CTR aveva annullato la cartella applicando il beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 c.c., cioè la necessità di escutere preventivamente il patrimonio della società prima di agire contro il socio, sebbene tale questione non fosse stata dedotta nel ricorso introduttivo. Il secondo motivo denunciava contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la CTR aveva confuso il titolo della pretesa tributaria con l’ordine di precedenza nell’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle entrate e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha stabilito che il processo tributario è delimitato dai motivi specificamente indicati dal contribuente nell’atto introduttivo e che il giudice non può fondare la decisione su una diversa causa petendi o su una questione non dedotta, neppure qualificandola autonomamente come eccezione rilevabile d’ufficio. Poiché Z.C. non aveva contestato la violazione del beneficium excussionis, la CTR aveva pronunciato ultra petita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La decisione deve restare entro i limiti delle domande e dei motivi dedotti dalle parti; il giudice non può introdurre d’ufficio una diversa causa petendi o una questione non sottoposta al contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24

    Nel processo tributario i motivi del ricorso introduttivo delimitano rigidamente l’oggetto del giudizio e non possono essere sostituiti o ampliati con temi nuovi nel corso del processo.

  • Art. 2304 c.c.

    Prevede il beneficium excussionis a favore del socio illimitatamente responsabile, imponendo al creditore di agire preventivamente sul patrimonio sociale. Tuttavia, la relativa violazione deve essere specificamente dedotta dalla parte interessata e non può essere introdotta autonomamente dal giudice se non rientra nei motivi di ricorso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    È stato richiamato tra le disposizioni che il contribuente aveva dedotto come violate in relazione alla notifica della cartella, ma non costituiva il fondamento della decisione della Cassazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5

    Ha costituito la base processuale dei motivi di ricorso per cassazione: il primo per violazione di norme processuali e il secondo per vizio di motivazione, ritenuto assorbito dopo l’accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve decidere sulla base dei motivi specificamente formulati nel ricorso introduttivo; non può annullare l’atto per una ragione giuridica fondata su fatti o contestazioni mai dedotti.
  • Una contestazione generica sull’assenza di titolo dell’amministrazione non equivale automaticamente alla specifica eccezione relativa all’ordine di preventiva escussione del patrimonio sociale.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti ha come limite il divieto di sostituire la domanda con una diversa domanda fondata su una causa petendi nuova.
  • Le questioni che incidono sulla responsabilità o sulla procedibilità dell’azione devono essere prospettate tempestivamente e in modo chiaro, così da consentire alla controparte di difendersi.
  • Quando una sentenza di merito decide su una questione non proposta, la decisione può essere cassata per ultrapetizione, con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione entro i limiti delle contestazioni originarie.

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