Sentenza n. 2626/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Caltanissetta, riformata parzialmente dalla Corte d'Appello di Caltanissetta
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 526/2024 del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, come riformata dalla sentenza n. 92/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta. La sentenza aveva riconosciuto a ciascuna il diritto al pagamento di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente. In appello, limitatamente alla posizione di una ricorrente e a due annualità, il riconoscimento relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 era stato espunto; per l'altra ricorrente la decisione di primo grado non era stata impugnata. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia del Ministero nell'esecuzione del titolo giudiziale e hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato in data 21 novembre 2025, la notificazione della sentenza all'amministrazione il 12 dicembre 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 18 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e risultavano rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento alle ricorrenti delle somme riconosciute nel titolo, nei limiti risultanti dalla sentenza d'appello, oltre agli accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si attivi su istanza delle ricorrenti e provveda entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. Il commissario non ha diritto a compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale nei limiti risultanti dal giudicato, tenendo conto delle eventuali riforme parziali intervenute in appello.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e a un'apposita istanza della parte vittoriosa.
- Per l'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione, con facoltà di delega, e può essere escluso un compenso ulteriore in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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