Sentenza del 20/01/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Fabbricato in costruzione - Nozione, in relazione all'area - Valore della base imponibile - Criterio di individuazione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU) a un fabbricato in costruzione e sul rapporto tra la nozione di "fabbricato" e l'area su cui insiste: se il valore imponibile debba rimanere attribuito all'area edificabile o trasferirsi all'intera costruzione una volta che l'area venga utilizzata; e se per l'applicazione dell'imposta sulla nuova costruzione rilevino eventuali divisioni in piani o porzioni del fabbricato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la nozione di fabbricato e quella dell'area su cui esso insiste formano un insieme unitario ai fini dell'imposta. Una volta che l'area edificabile sia effettivamente utilizzata, il valore della base imponibile si trasferisce dall'area all'intera costruzione realizzata. Per l'imposizione della nuova costruzione la norma prevede unicamente due criteri alternativi per individuare il momento impositivo: la data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, la data di utilizzazione dell'immobile; non rileva la suddivisione in piani o porzioni. Di conseguenza è tenuto al pagamento dell'imposta il soggetto che risulti, sulla base della documentazione depositata, intestatario o proprietario delle aree fabbricabili, essendo in tal modo provato il collegamento con l'immobile in costruzione.
Norme richiamate
d.lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 2
La nozione di "fabbricato" va considerata unitariamente rispetto all'area: la norma individua come momenti rilevanti solo la data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, la data di utilizzazione per trasferire la base imponibile dall'area alla costruzione.
Cass. 22808/2006
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che il valore imponibile si trasferisce dall'area al fabbricato una volta utilizzata l'area e che la suddivisione in porzioni non incide sull'individuazione del momento impositivo.
Massime di principio
- Il valore imponibile di un'area edificabile si trasferisce automaticamente all'intero fabbricato quando l'area viene effettivamente utilizzata per la costruzione; non conta la suddivisione in piani o porzioni.
- Per determinare il momento in cui si applica l'imposta sulla costruzione nuova, bisogna considerare solo la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data di utilizzazione; verificare sempre queste date nei titoli e nella documentazione tecnica.
- Il soggetto intestatario o proprietario dell'area al momento rilevante (ultimazione o utilizzazione) è il contribuente tenuto al pagamento, quindi è fondamentale la documentazione catastale e i registri proprietari depositati.
- Se l'area rimane inutilizzata, continua a essere tassata come area; solo l'effettivo utilizzo sposta la base imponibile al fabbricato in costruzione.
- In caso di controversie, la prova documentale del collegamento fra area e costruzione (titoli di proprietà, documenti di cantiere, atti di utilizzo/ultimazione) è determinante per l'esito della controversia.
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