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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n.419/24 del Giudice di Pace di Giarre (R.G. 1265/24), emesso il 28.10.2024.

Giustizia amministrativa202502854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Riposto del decreto ingiuntivo n. 419/2024 del Giudice di Pace di Giarre

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 419/2024, dichiarato definitivamente esecutivo il 30 gennaio 2025 e notificato ai fini dell’esecuzione il 3 febbraio 2025. Il decreto ingiungeva al Comune di Riposto il pagamento di € 2.355,72, oltre interessi e spese di procedura. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’esecutorietà del titolo, la notificazione dello stesso e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Comune di Riposto di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo le eventuali somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per corrispondere quanto dovuto. Per l’ulteriore eventuale inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, o un suo delegato, affinché provveda su istanza della ricorrente entro ulteriori 90 giorni. Ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza sia frutto della libera scelta del creditore. Ha posto le spese di giudizio a carico del Comune, liquidandole in € 500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, nonché i compensi del commissario da liquidarsi con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 112 c.p.a.

    Individua il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione degli obblighi derivanti da un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine di 100 giorni dalla conclusione dell’incarico per la presentazione della nota specifica delle spese del commissario ad acta è qualificato come termine decadenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia divenuto esecutivo, sia stato notificato ai fini dell’esecuzione e l’amministrazione non vi abbia dato integrale adempimento.
  • Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, come modificato.
  • Accertata la persistente inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e può nominare un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza della parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
  • Nell’ottemperanza a un titolo giudiziale, l’obbligo dell’amministrazione comprende l’adozione delle necessarie determinazioni amministrative e contabili e il pagamento delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte.
  • Le eventuali spese di precetto non sono dovute nell’ambito del giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto liberamente strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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