Sentenza n. 1188/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Ravenna per un anno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Ravenna le aveva vietato di fare ritorno nel Comune per un anno, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011. Il provvedimento era stato adottato in relazione alla denuncia per blocco stradale commesso da più persone durante una manifestazione pubblica del 28 novembre 2025, nonché sulla base del richiamo a precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e violazioni del TULPS e a numerosi controlli effettuati in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, carenza dei presupposti, eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, contestando la mancata indicazione della condotta concreta, del luogo della sua commissione, dei controlli effettuati e delle denunce poste a suo carico. Ha inoltre lamentato il diniego di accesso agli atti relativi alle informazioni, motivato dall’esistenza di indagini preliminari, e l’assenza del requisito della dedizione alla commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché profili di annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990 e violazione degli artt. 22 e seguenti della medesima legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via. Il giudice ha ritenuto che l’emissione della misura di prevenzione debba fondarsi su circostanze concrete, provate e complessivamente significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Occorre dimostrare sia il profilo soggettivo della dedizione del destinatario alla commissione di reati, sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva dei reati rispetto ai beni indicati dall’art. 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011, tra cui la sicurezza e la tranquillità pubblica. La mera contestazione di una condotta astrattamente riconducibile al nuovo reato di blocco stradale non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, di applicare automaticamente il foglio di via: devono comunque essere dimostrati i presupposti dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011. Nel caso concreto il provvedimento richiamava genericamente denunce e controlli con soggetti pregiudicati, senza indicare le denunce, le condotte contestate, i luoghi e le date, né i reati attribuiti ai soggetti frequentati. Inoltre, non risultavano precedenti penali a carico della ricorrente. Tali elementi non erano sufficienti a dimostrare una consolidata propensione alla commissione di reati, richiesta dal concetto di dedizione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: ... c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La misura richiede elementi di fatto concreti, provati e significativi, idonei a dimostrare la dedizione del destinatario alla commissione di reati e l’attitudine offensiva di tali reati rispetto ai beni specificamente indicati dalla norma.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune ... inibendo di farvi ritorno ...
Il potere del questore presuppone la riconducibilità del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 e la dimostrazione della sua pericolosità per la sicurezza pubblica; la motivazione deve esternare gli elementi concreti posti a fondamento della misura.
art. 1-bis d.lgs. 66/1948
Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito ... La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite
La condotta astrattamente sanzionabile come blocco stradale non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per l’applicazione del foglio di via in assenza della dimostrazione dei requisiti specifici previsti dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011.
art. 14 D.L. 48/2025, convertito dalla L. 80/2025
La novella ha modificato l’art. 1-bis del d.lgs. 66/1948 in materia di blocco stradale, ma non ha introdotto una deroga ai presupposti richiesti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011 per l’adozione del foglio di via.
art. 7 l. 241/1990
La relativa censura è stata assorbita per effetto dell’accoglimento della doglianza principale.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
I profili relativi all’accesso agli atti non sono stati esaminati nel merito, essendo stati assorbiti.
art. 21-octies l. 241/1990
Il richiamo alla disposizione è rimasto assorbito in ragione dell’annullamento del provvedimento per carenza dei presupposti sostanziali e motivazionali.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato soltanto quando siano dimostrati, mediante elementi di fatto concreti e specificamente indicati, sia la pericolosità del destinatario per la sicurezza pubblica sia la sua riconducibilità a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011.
- Ai fini dell’art. 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011, il requisito della dedizione alla commissione di reati richiede elementi idonei a dimostrare una propensione consolidata alla commissione di illeciti; il mero richiamo generico a denunce o precedenti di polizia non è sufficiente.
- La motivazione del foglio di via deve specificare, per quanto necessario, le condotte rilevanti, le denunce considerate, i luoghi e i tempi degli episodi e gli ulteriori elementi dai quali l’amministrazione desume la pericolosità sociale; riferimenti generici e non verificabili determinano carenza istruttoria e motivazionale.
- La contestazione di una condotta astrattamente riconducibile al reato di blocco stradale non consente automaticamente l’adozione del foglio di via, poiché devono essere comunque provati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011.
- Il riferimento a controlli effettuati insieme a persone gravate da precedenti penali o di polizia è insufficiente, se non accompagnato dall’indicazione delle circostanze concrete dei controlli e dei reati attribuiti ai soggetti frequentati.
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