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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34214/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 26/10/2023, con tre principali censure: 1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante "mafiosa" anche sotto il profilo della finalità di agevolazione del clan, contrariamente al Tribunale che l'aveva esclusa; 2) doglianza sulla determinazione della pena base e carenza motivazionale ai sensi degli artt. 133 c.p., 192 e 546 c.p.p.; 3) errore nel calcolo del trattamento sanzionatorio (art. 416-bis.1 c.p.), poiché la Corte di appello avrebbe prima diminuito la pena per le attenuanti generiche e poi aumentato per l'aggravante, anziché aumentare prima e poi diminuire come previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondati i primi due motivi (confermando che la Corte di appello si era sostanzialmente attenuta alle motivazioni del Tribunale e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito) ma ha accolto il terzo motivo. Per effetto della violazione del criterio di calcolo previsto dal comma 2 dell'art. 416-bis.1 c.p. la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Le altre statuizioni penali sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha interpretato il comma 2 come imponente un ordine preciso nel calcolo della pena: prima va operato l'aumento per l'aggravante di tipo mafioso e solo successivamente la diminuzione per le attenuanti generiche; il mancato rispetto di tale ordine determina annullamento limitato del trattamento sanzionatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alla motivazione: la norma è stata valutata nel suo rapporto con l'onere motivazionale del giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto le doglianze sulle motivazioni manifestamente infondate o non ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiama i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ribadito che la scelta del giudice di merito sulla graduazione rientra nella sua discrezionalità e può essere sindacata in Cassazione solo per vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito come principio di riferimento per la determinazione della pena; conferma il margine discrezionale del giudice di merito nella graduazione della pena entro i parametri normativi.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato nei motivi relativi alla ammissibilità delle doglianze sulla motivazione e sulla determinazione della pena; utilizzato per valutare i limiti di sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Per le aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 c.p. (mafia) il calcolo della pena deve rispettare l'ordine normativamente imposto: prima l'aumento per l'aggravante e poi la diminuzione per le attenuanti generiche; il contrario costituisce vizio che può portare all'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca tale scelta solo per vizio di motivazione, illogicità o arbitrio, non per una nuova valutazione della congruità.
  • Se il ricorrente ha rinunciato a impugnare questioni di merito, tali questioni non possono essere riaperte in appello o in cassazione a suo favore; parti che non impugnano una statuizione limitano le materie devolute al giudizio successivo.
  • Piccoli errori materiali o affermazioni incongruenti nella motivazione della Corte d'Appello, purché irrilevanti per il risultato, non comportano automaticamente annullamento; l'interesse del ricorrente a censurare l'errore è necessario per la rilevanza.
  • Quando la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio, la causa è rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello, che deve ricalcolare la pena conformemente ai principi indicati (compreso l'ordine degli aumenti/diminuzioni).
  • Le contestazioni sulla carenza motivazionale di sentenze che infliggono pena al di sotto della media edittale sono più difficili da accogliere: è richiesta una motivazione almeno elementare, non necessariamente dettagliata come per pene sopra la media.

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