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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28197/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato soltanto la confisca del telefono cellulare sequestrato e disposto la restituzione del bene, confermando per il resto la condanna per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Con il ricorso veniva dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, contestando la ritenuta destinazione della droga a fini diversi dall'autoconsumo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, osservando che il giudice di merito aveva già spiegato in modo adeguato le ragioni della destinazione allo spaccio sulla base del quantitativo rinvenuto, della suddivisione in involucri e del materiale per il confezionamento, mentre il ricorrente si limitava a una censura meramente contrappositiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, restando ferma la sola parziale riforma disposta in appello in punto confisca del telefono cellulare, revocata con ordine di restituzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie riguarda la detenzione di sostanza stupefacente in relazione alla sua destinazione a fini diversi dall'autoconsumo, quale elemento costitutivo del reato contestato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La finalità di spaccio non costituisce una causa di non punibilità, ma integra uno degli elementi della fattispecie incriminatrice, da provare a carico dell'accusa.

Massime di principio

  • Nella detenzione di sostanze stupefacenti, la destinazione della droga a fini diversi dall'autoconsumo non è una causa di non punibilità, ma un elemento costitutivo del reato; pertanto, l'onere di provarla incombe sulla pubblica accusa.
  • Quando la condotta non sia immediatamente indicativa dell'uso personale, la valutazione sulla destinazione della sostanza deve essere compiuta dal giudice di merito considerando complessivamente dati oggettivi e soggettivi del fatto, ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove senza misurarsi con la motivazione resa dal giudice di merito.
  • La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta da elementi quali il quantitativo di sostanza rinvenuta, la sua suddivisione in dosi o involucri e la presenza di materiale per il confezionamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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