Cassazione Penale, Ordinanza n. 28949/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità, ma le doglianze si risolvevano, secondo la Corte, in richieste di rivalutazione del merito e degli elementi probatori. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione relativa al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma la censura è stata ritenuta aspecifica perché non correlata alle ragioni della decisione impugnata. La parte civile ha depositato memoria e nota spese, senza incidere sull'esito del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi miravano a una inammissibile rilettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito, mentre il terzo motivo era privo di specificità per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
richiamato solo nel fatto come base del reato di furto in abitazione aggravato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; il testo non consente di ricavare ulteriori indicazioni applicative specifiche
art. 393 c.p.
richiamato solo nel fatto come base del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; la Corte non entra nel merito della sua applicazione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 591 c.p.p.
la decisione dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di ammissibilità dei motivi, in particolare per aspecificità e per impropria richiesta di rivalutazione del fatto
art. 606 c.p.p.
i motivi sono qualificati come deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione, ma ritenuti inammissibili perché diretti a contestare la ricostruzione del fatto
art. 192 c.p.p.
evocato solo implicitamente nella critica alla valutazione degli elementi probatori; la Corte ribadisce che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova
art. 538 c.p.p.
non espressamente indicato, ma il dispositivo dispone la rifusione delle spese in favore della parte civile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la rilettura degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mancanza di correlazione tra censura e motivazione determina aspecificità del motivo e inammissibilità del ricorso.
- Le doglianze che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa e più favorevole dei fatti, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, non sono scrutinabili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre, se vi è parte civile costituita, alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza da essa sostenute.
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