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Sentenza

Sentenza n. 948/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riduzione del contributo pubblico e conferma della non ammissibilità di parte delle spese rendicontate nell'ambito di un progetto finanziato dal PO FESR Sicilia 2014-2020

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha respinto le controdeduzioni e confermato la non ammissibilità di spese per complessivi € 189.513,77, con conseguente riduzione del contributo concesso per il progetto “Smart Culture in Sicily – SCuSi”. Sono stati impugnati anche il decreto che aveva individuato le spese non ammissibili e rideterminato il saldo, la check-list dei controlli di primo livello, la nota di avvio del procedimento e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione della disciplina sulle variazioni progettuali, sostenendo che le modifiche di spesa fossero variazioni non sostanziali, rispettose dei limiti percentuali e tali da non alterare né il contributo né gli obiettivi del progetto; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché le variazioni sarebbero state descritte nella relazione finale e nei quadri economici; carenza e contraddittorietà della motivazione, per avere l'Amministrazione valorizzato la mancata collocazione delle variazioni in uno specifico paragrafo della relazione senza considerare la loro rappresentazione sostanziale; violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma; illegittimità della mancata riammissione delle spese sostenute da alcuni partner dell'ATS. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le domande per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come competente il giudice ordinario e precisando che il giudizio può essere riproposto nei termini di legge. La controversia riguarda un contributo già concesso per € 2.279.217,29 e si colloca nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento. La riduzione del contributo non è stata ritenuta espressione di un potere autoritativo, ma conseguenza vincolata del mancato rispetto delle condizioni del finanziamento. Quanto alle varianti sostanziali, non era stata presentata alcuna istanza di autorizzazione preventiva: la realizzazione di interventi difformi dal progetto finanziato rileva quindi come possibile inadempimento delle condizioni di erogazione. Quanto alle varianti non sostanziali, la disciplina prevedeva un mero obbligo di comunicazione, senza potere autorizzatorio o valutativo dell'Amministrazione; l'eventuale mancata comunicazione integra pertanto anch'essa un inadempimento di obblighi assunti dal beneficiario. Ne deriva che la posizione della beneficiaria è qualificabile come diritto soggettivo patrimoniale, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esistenza di un precedente della stessa Sezione che, su controversia analoga, aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    concessione di beni pubblici

    La controversia sull'erogazione di contributi finanziari non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per la concessione di beni pubblici in senso stretto, poiché il denaro è fungibile.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini di legge a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014-2020

    Costituisce il quadro programmatico nell'ambito del quale è stato concesso il contributo, ma la decisione fonda il riparto di giurisdizione sulla natura esecutiva e patrimoniale della controversia.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata e non dalla denominazione formale dell'atto impugnato.
  • Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia riguarda la fase di erogazione, riduzione o ripetizione di un contributo già concesso e l'Amministrazione contesta l'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, anche se l'atto è formalmente qualificato come revoca, decadenza, riduzione o risoluzione.
  • La controversia relativa alla realizzazione di varianti sostanziali senza la preventiva autorizzazione prevista dalla disciplina del finanziamento attiene all'inadempimento delle condizioni di erogazione, non all'esercizio di un potere autoritativo, se l'autorizzazione non è stata previamente richiesta dal beneficiario.
  • Quando la disciplina del finanziamento impone per le variazioni non sostanziali un mero obbligo di comunicazione, senza attribuire all'Amministrazione un potere autorizzatorio o valutativo, l'eventuale omessa comunicazione incide su un diritto soggettivo patrimoniale e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La giurisdizione amministrativa ricorre, invece, nella fase procedimentale anteriore all'adozione del provvedimento discrezionale di concessione del beneficio o quando il beneficio già concesso sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico, non per inadempimento del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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