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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25119/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e in appello per rapina impropria pluriaggravata e lesioni personali aggravate, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna nel giudizio abbreviato. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse valutato in modo unilaterale elementi ambigui, trascurato le argomentazioni difensive e soprattutto respinto senza adeguata verifica una richiesta di integrazione probatoria: l'esame della persona offesa sui messaggi successivi alla denuncia, ritenuti dalla difesa idonei a mostrare un quadro diverso da quello accusatorio. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in tema di personalizzazione della pena e di circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che il giudice di appello non avesse compiuto una valutazione completa e individualizzata degli elementi relativi alla personalità dell'imputato e al fatto, e avesse mantenuto un giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel giudizio abbreviato, dopo il rigetto della richiesta condizionata e l'opzione per il rito abbreviato 'secco', la mancata ammissione della prova richiesta non era più deducibile come motivo di gravame; inoltre, nel giudizio abbreviato di appello, l'integrazione istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice solo se assolutamente necessaria, e la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua. Quanto al merito, la Corte ha reputato non illogica la valutazione di credibilità della persona offesa e del compendio probatorio. Ha poi ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado ma giudicate equivalenti alle aggravanti, e che la Corte d'appello aveva motivato il giudizio di equivalenza richiamando i precedenti penali dell'imputato e gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; infine, la misura della pena è stata considerata contenuta e non frutto di abuso del potere discrezionale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 438, comma 6, c.p.p.

    parziale incostituzionalità dichiarata dalla Corte costituzionale n. 169 del 2003

    La mancata riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato prima dell'apertura del dibattimento preclude la deduzione in cassazione del mancato ingresso della prova richiesta.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di nuove prove, ma solo la facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria officiosa; la decisione sull'assoluta necessità è discrezionale e sindacabile solo per motivazione illogica o mancante.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura è stata prospettata come violazione dei criteri di valutazione della prova, ma è stata ritenuta infondata perché la motivazione della Corte territoriale sulla credibilità della persona offesa è stata giudicata congrua.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e potevano essere giudicate equivalenti alle aggravanti; il relativo apprezzamento resta discrezionale se motivato.

  • art. 133 c.p.

    Nel giudizio di comparazione tra circostanze il giudice può valorizzare i precedenti penali e, più in generale, gli elementi indicativi della capacità a delinquere per giustificare l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, se l'imputato, dopo il rigetto della richiesta condizionata, accetta il rito abbreviato non condizionato, non può poi far valere in cassazione il mancato esame della prova originariamente richiesta, salvo i poteri officiosi di integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, c.p.p.
  • Nel giudizio abbreviato di appello l'integrazione probatoria non è un diritto della parte, ma dipende dalla valutazione del giudice circa la sua assoluta necessità; tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • La valutazione di credibilità della persona offesa e del compendio probatorio non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo coerente, delle ragioni della propria scelta e del superamento delle obiezioni difensive.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non integra vizio di motivazione se è sorretto da riferimenti agli elementi dell'art. 133 c.p. e non è arbitrario.
  • La determinazione della pena non è sindacabile in cassazione quando la pena base e gli aumenti per continuazione o circostanze risultino contenuti nei limiti edittali e non emergano abusi del potere discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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