Ordinanza n. 1036/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1330/2021, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive e contributive
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere la piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1330 del 18 giugno 2021. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al computo integrale del servizio prestato in posizione di pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, con collocazione nelle corrette posizioni stipendiali, pagamento delle differenze retributive e versamento all’INPS delle differenze contributive. Il Ministero ha dedotto l’avvenuto adempimento, richiamando i decreti adottati dall’istituzione scolastica e trasmessi alla Ragioneria territoriale dello Stato. La ricorrente ha tuttavia rappresentato che, pur avendo ricevuto euro 2.853,04 con il cedolino di luglio 2025, residuerebbero euro 7.277,95 oltre interessi a titolo di differenze retributive.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito nel merito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione una relazione aggiornata, da depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla previa comunicazione dell’ordinanza, indicante: lo stato degli adempimenti compiuti; quelli ancora necessari per la piena esecuzione del giudicato; la tempistica per l’esatto e completo adempimento, inclusa la liquidazione delle somme spettanti. Il Collegio si è riservato di nominare un Commissario ad acta e di provvedere sulle spese di lite. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza anche agli uffici ministeriali e scolastici competenti.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio, finalizzati a verificare lo stato di esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione deduce di avere adempiuto ma il ricorrente contesta la completezza dell’esecuzione, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione analitica sullo stato degli adempimenti, sulle attività ancora necessarie e sulla relativa tempistica.
- La mera adozione di atti interni o di decreti finalizzati all’esecuzione del giudicato non dimostra necessariamente l’adempimento integrale, se non risulta verificata anche la concreta liquidazione delle spettanze riconosciute dalla pronuncia.
- Prima di nominare un Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può acquisire dall’Amministrazione elementi istruttori aggiornati per accertare l’effettivo grado di esecuzione del giudicato e individuare gli adempimenti residui.
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