Cassazione Penale, Sentenza n. 21653/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare (arresti domiciliari) per il reato di corruzione in concorso con Giuseppe Visone, pubblico funzionario presso la Prefettura di Napoli. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi, sostenendo che le videoriprese sarebbero di scarsa qualità e non proverebbero le dazioni di denaro; 2) violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p., deducendo che sarebbe probabile la concessione della sospensione condizionale della pena (basandosi sulla possibile configurazione del reato come corruzione per l'esercizio della funzione e sulla riduzione di pena ex art. 320 c.p.); 3) mancanza delle esigenze cautelari e possibile adozione di misure meno afflittive, oltre alla mancata dimostrazione di rapporti diretti con gli altri presunti associati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla insufficienza probatoria, richiamando la motivazione analitica del Tribunale del riesame che ha valutato le videoriprese (consegna di buste posizionate nello zaino di Visone e, in almeno un'occasione, il gesto di conteggio del denaro) e il consolidato rapporto di scambio di favori tra Visone e Della Vecchia. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione circa la sospensione condizionale, osservando che i fatti integrano la corruzione propria (dazione di denaro quale corrispettivo per atti contrari ai doveri d'ufficio) e che la pena, allo stato, non appare contenibile nei limiti per la sospensione condizionale. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare con l'obbligo di dimora, determinando la carenza di interesse ad impugnare la precedente misura; tale sopravvenienza rende il motivo privo di oggetto, senza giudizio sul merito. Non essendo il rigetto basato su soccombenza, non è stata disposta condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava la norma per sostenere che, data la prevedibile concessione della sospensione condizionale, la misura cautelare non fosse giustificata; la Corte ha ritenuto tale argomento infondato, perché presupponeva una diversa qualificazione del fatto (corruzione per l'esercizio della funzione) non corroborata dagli elementi di prova
art. 320 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come base per una possibile riduzione di pena (e quindi della probabilità di sospensione condizionale); la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti, i fatti costituiscono corruzione propria e che la previsione invocata non rende probabile la sospensione condizionale
Massime di principio
- Contestare genericamente la motivazione del giudice del riesame è insufficiente: in Cassazione occorre confrontarsi con la motivazione analitica e gli specifici elementi di prova indicati dal provvedimento impugnato
- Videoriprese anche di qualità non elevata possono costituire gravi indizi quando la dinamica (es. inserimento di una busta in uno zaino lasciato a disposizione, gesto di conteggio) sia coerente con altri elementi di contesto
- La qualificazione del fatto (corruzione propria vs corruzione per l'esercizio della funzione) è determinante per la quantificazione della pena e per valutare la probabilità di concessione della sospensione condizionale; non è ammissibile invocare la futura sospensione in modo puramente ipotetico per escludere esigenze cautelari
- L'assenza di contatti con altri indagati può essere irrilevante quando l'imputazione riguarda condotte concorrenti con un solo pubblico ufficiale
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva può determinare la carenza di interesse all'impugnazione della misura precedente: in tal caso il motivo diventa privo di oggetto e non si procede a valutazione del merito
- La dichiarazione di inammissibilità o la carenza di interesse non comportano automaticamente condanna alle spese processuali, che richiede il principio della soccombenza
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