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Ordinanza

Ordinanza n. 3617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202306404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 1090 del 10 maggio 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È pendente un appello contro la sentenza del TAR Campania relativa a titoli edilizi rilasciati dal Comune di Cava dè Tirreni al costruttore di un fabbricato condominiale, successivamente acquisiti dall’appellante. La controversia richiede accertamenti tecnici sullo stato effettivo dei luoghi, sulla distinzione tra aree esterne prospicienti la pubblica via e aree interne al lotto, sulla capienza complessiva dei posti auto riservati al fabbricato e sull’osservanza della prescrizione speciale apposta sui titoli edilizi. Occorre inoltre verificare se i locali terranei oggetto dei titoli edilizi possano coincidere, per conformazione, ubicazione e titolarità, con le aree destinate a parcheggio condominiale, ovvero se tali aree debbano essere individuate negli spazi scoperti esterni al fabbricato e nei parcheggi interrati, nonché determinare la superficie attualmente ed effettivamente destinata a parcheggio al servizio del condominio.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Richiamata la precedente ordinanza n. 8931 del 14 novembre 2025, con la quale era stata disposta una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ha accolto l’istanza del verificatore, delegato dalla competente struttura della Regione Campania, concedendo una proroga di ulteriori novanta giorni per il deposito della relazione conclusiva. Il termine è stato fissato al 13 giugno 2026. La discussione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 settembre 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della verificazione disposta nel precedente provvedimento e degli adempimenti istruttori ancora da completare.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non possa essere completata nel termine assegnato per ragioni adeguatamente rappresentate dal verificatore, il giudice può concedere una proroga del termine per il deposito della relazione, anche in assenza di osservazioni delle parti.
  • Se gli accertamenti tecnici sono necessari per definire questioni relative allo stato dei luoghi, alla consistenza delle aree e alla conformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, la decisione di merito può essere rinviata sino al completamento della verificazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti specialiTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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