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Sentenza

Sentenza n. 14542/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202514695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva riconosciuto al ricorrente il punteggio spettante nel concorso interno per vice sovrintendente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato a un concorso interno per vice sovrintendente della Polizia di Stato, conseguendo inizialmente un punteggio insufficiente per rientrare nei posti disponibili. A seguito dell'annullamento giudiziale dell'erronea attribuzione del punteggio, l'amministrazione lo aveva dichiarato vincitore, ma senza procedere alla ricostruzione della carriera con la stessa decorrenza giuridica riconosciuta agli altri vincitori, fissata al 1° gennaio 2004. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza al giudicato, la ricostruzione integrale della carriera e il risarcimento del danno, comprese le differenze retributive e gli ulteriori effetti derivanti dalla progressione successiva a vice ispettore. Il Ministero ha sostenuto che la ricostruzione non fosse possibile perché il ricorrente, nelle more, aveva superato un diverso concorso per vice ispettore e non aveva frequentato il corso di formazione per vice sovrintendente, necessario per conseguire la relativa qualifica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'annullamento dell'illegittima pretermissione dalla graduatoria producesse non soltanto effetti demolitori, ma anche ripristinatori, imponendo il riconoscimento della posizione che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse stato correttamente valutato. La mancata frequenza del corso per vice sovrintendente non può essere opposta dall'amministrazione, poiché essa dipende direttamente dall'illegittima esclusione; inoltre, il successivo superamento del corso per vice ispettore costituisce elemento idoneo a dimostrare, con sufficiente probabilità, che il ricorrente avrebbe superato anche il corso precedente. Il TAR ha pertanto accertato il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici e alla retrodatazione della nomina al 1° gennaio 2004, come per gli altri vincitori. Ha escluso, invece, che la retrodatazione produca automaticamente effetti economici integrali o determini automaticamente le successive progressioni che richiedano ulteriori scrutini o l'effettiva prestazione del servizio. Il Ministero è stato comunque condannato al risarcimento del danno patrimoniale da ritardata attribuzione della qualifica, da liquidarsi equitativamente: differenza tra la retribuzione, inclusa la quota di trattamento di fine rapporto, che sarebbe maturata e quella effettivamente percepita, con detrazione del 20% per la mancata prestazione delle funzioni proprie del ruolo, oltre alla minor somma tra interessi e rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982

    I frequentatori che al termine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

    La disposizione giustifica la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina al 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle vacanze, distinguendola dalla decorrenza economica successiva alla conclusione del corso.

  • art. 34 c.p.a.

    È stato utilizzato come base per imporre all'amministrazione specifici criteri di adempimento e di liquidazione del risarcimento.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno, applicata dal TAR mediante criteri predeterminati riferiti alle differenze retributive e alla detrazione del 20%.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È stato richiamato per escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro pubblico, riconoscendo la minor somma tra i due.

Massime di principio

  • L'annullamento giudiziale dell'illegittima esclusione o pretermissione di un candidato da una procedura concorsuale produce, oltre all'effetto demolitorio, un effetto ripristinatorio che impone all'amministrazione di attribuire il bene della vita ora per allora e di riconoscere l'anzianità giuridica dalla data in cui l'interessato avrebbe dovuto essere nominato.
  • Quando la mancata frequenza del corso o il mancato superamento di una fase concorsuale dipendono dall'illegittima esclusione disposta dall'amministrazione, tale mancata partecipazione non può essere opposta per negare l'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare misure idonee a ricostruire la posizione giuridica dell'interessato, anche mediante soluzioni proporzionate e coerenti con l'effettività della tutela.
  • Il superamento, nelle more, di un ulteriore concorso per una qualifica superiore non rende di per sé impossibile l'esecuzione del giudicato relativo a un concorso precedente per una qualifica inferiore e non può privare l'interessato del miglioramento di carriera conseguente all'illegittima pretermissione.
  • La retrodatazione della nomina conseguente all'illegittima esclusione opera, di regola, ai fini giuridici e non comporta automaticamente il pagamento delle retribuzioni relative al periodo in cui non è stata resa la prestazione lavorativa né il riconoscimento automatico delle successive progressioni che richiedano ulteriori scrutini, requisiti o prestazioni effettive.
  • Il danno da ritardata attribuzione della qualifica può essere liquidato equitativamente sulla base della differenza tra il trattamento economico che sarebbe spettato e quello effettivamente percepito, con una riduzione correlata alla mancata prestazione delle funzioni proprie della qualifica e senza cumulo integrale di interessi e rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoReintegrazione in forma specifica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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