Sentenza n. 483/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39697 inoltrata il : 07/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al quale aveva presentato il 7 giugno 2024 un'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. L'Amministrazione non aveva ancora provveduto, benché fosse decorso il termine massimo previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, individuato dal Collegio in 120 giorni. Il termine era scaduto il 5 ottobre 2024. Il TAR ha considerato le difficoltà organizzative derivanti dall'elevato numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, ma ha ritenuto tali circostanze non sufficienti a giustificare il ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza delle condizioni per la tutela avverso il silenzio, rilevando che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine massimo previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Le difficoltà organizzative, la mole delle pratiche, la complessità della materia e la necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti non escludono l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Il Ministero è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro gli ulteriori 90 giorni successivi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, anche con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
La disposizione disciplina la verifica della completezza della domanda e, al comma 6, impone all'autorità competente di provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il TAR considera decorso il termine massimo complessivo di 120 giorni.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo adottato in relazione alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento normativo relativo alla materia del riconoscimento dei titoli.
Massime di principio
- La tutela contro il silenzio dell'amministrazione è esperibile quando, decorso il termine previsto dalla disciplina di settore, l'autorità competente non abbia adottato un provvedimento espresso sull'istanza del privato.
- L'elevato numero di pratiche da esaminare, le difficoltà organizzative, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non giustificano, da sole, il superamento del termine legale di conclusione del procedimento.
- In presenza di silenzio illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il termine per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento di una qualifica professionale deve essere rispettato secondo la scansione prevista dall'art. 16 d.lgs. 206/2007: verifica della completezza della documentazione e successiva decisione entro il termine stabilito dalla disposizione.
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