Cassazione Civile, Ordinanza n. 19948/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di una società debitrice principale per il saldo negativo di un rapporto di conto corrente e conto anticipi, nonché nei confronti di tre garanti personali entro il limite massimo garantito. I garanti hanno proposto opposizione e poi appello, ma i giudici di merito hanno confermato il decreto, ritenendo valida la fideiussione, non provata l’applicabilità dell’art. 1956 c.c. e fondata la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione i garanti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa rilevazione d’ufficio della nullità della fideiussione per contrasto con l’art. 2 della l. n. 287/1990, sostenendo che il modulo contrattuale riproducesse clausole del modello ABI ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia e che la nullità fosse rilevabile d’ufficio; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per avere la corte territoriale ravvisato la colpa grave in modo apodittico, senza un concreto accertamento dell’elemento soggettivo e valorizzando la sola infondatezza delle difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indicava la data di stipulazione delle fideiussioni, dato indispensabile per verificare l’eventuale riconducibilità allo schema ABI 2002 e quindi la dedotta nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della corte d’appello sulla lite temeraria era meramente assertiva e non individuava in concreto la mala fede o la colpa grave richieste dall’art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma nel caso concreto la censura non è esaminabile per carenza di autosufficienza del ricorso.
art. 2 l. n. 287/1990
La nullità invocata è quella derivante da intesa anticoncorrenziale; la Corte non ne affronta il merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 1956 c.c.
La corte di merito aveva escluso la sua applicabilità per mancata prova della conoscenza, da parte della banca, dell’aggravamento della situazione economica del debitore principale.
art. 117 TUB
La fideiussione è stata ritenuta redatta in forma scritta conforme al requisito previsto dalla norma.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave concreta; non basta la mera infondatezza, anche manifesta, delle difese o dell’impugnazione.
art. 24 Cost.
Un’interpretazione lata o automatica della responsabilità aggravata, collegata alla sola soccombenza, comprimerebbe il diritto di difesa.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sull’onere di dimostrare i presupposti soggettivi della lite temeraria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che invochi la nullità di una fideiussione per conformità a un modello ABI anticoncorrenziale deve contenere tutti gli elementi fattuali essenziali, compresa la data di stipulazione del contratto, affinché sia verificabile la riconducibilità dello schema negoziale al modello colpito dalla nullità.
- La nullità derivante da intese restrittive della concorrenza, pur potendo essere rilevata d’ufficio, non può essere utilmente esaminata in sede di legittimità se il ricorso non è autosufficiente rispetto ai dati necessari per valutarne la sussistenza.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non discende automaticamente dalla soccombenza né dalla mera infondatezza delle difese: occorre una concreta mala fede o colpa grave, desumibile da un abuso dello strumento processuale o da una palese e strumentale inconsistenza delle ragioni dedotte.
- La motivazione che irroga la condanna per lite temeraria deve dare conto in modo specifico degli elementi dai quali si ricava l’elemento soggettivo richiesto; formule generiche o apodittiche non sono sufficienti.
- L’azione o l’impugnazione proposta per far valere una pretesa poi ritenuta infondata non è di per sé censurabile, perché la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura eccezionale e residuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19805/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19806/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →