Cassazione Penale, Sentenza n. 41123/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si censurava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) relativamente al furto contestato al capo B, sostendo che il modesto valore della refurtiva (€129) ne avrebbe giustificato l'applicazione; si eccepiva inoltre che uno dei reati precedentemente contestati (capo A, ex art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011) era stato dichiarato prescritto, per cui non poteva essere utilizzato per fondare una valutazione di abitualità e per escludere l'esimente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi manifestamente infondati e ha rigettato la richiesta della ricorrente. Ha confermato che la Corte di appello di Perugia, attenendosi alle indicazioni del rinvio, ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sulla base di un'argomentazione coerente: la ricorrente risultava gravata da precedenti (tra cui un precedente specifico per furto e violazioni del foglio di via obbligatorio) e le modalità della condotta (furto commesso in violazione di foglio di via) dimostravano un elevato disvalore sociale che escludeva la tenuità dell'offesa. Conseguentemente il trattamento sanzionatorio già irrogato (pena di sei mesi di reclusione e multa di 250,00 euro) è stato confermato. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che integra la responsabilità per il concorso di persone nell'illecito; usato per descrivere il capo B (concorso nei reati di furto).
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto: base della contestazione al capo B. La condotta è stata ritenuta di elevato disvalore per le modalità e le circostanze concrete.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che la sua applicabilità richiede una valutazione complessiva delle circostanze (valutazione globale dei parametri di cui all'art. 133) e può essere esclusa se emergono precedenti o modalità di commissione che dimostrano maggior disvalore.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per il giudizio di tenuità e per la determinazione della pena. La Corte ha ricordato che non è obbligatorio un esame analitico di tutti i parametri, ma occorre indicare quelli ritenuti rilevanti per la decisione.
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata in relazione al capo A (riferito a disposizione normativa antimafia/di prevenzione); nella vicenda il reato riferito al capo A è stato dichiarato prescritto dalla Corte di appello di Ancona, ma la Corte ha ritenuto che restassero comunque altri pregiudizi penali utili a valutare la posizione della ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente di liquidare una somma alla Cassa delle ammende: applicata per disporre il versamento di 3.000 euro dalla ricorrente.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 (Deplano)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di cui all'art. 133, purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la tenuità del fatto richiede una valutazione globale e congiunta dei parametri di cui all'art. 133; la valutazione non può essere parcellizzata.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione globale delle circostanze previsto dall'art. 133 c.p.; il valore economico del bene sottratto è solo uno degli elementi e da solo non garantisce l'esimente.
- Precedenti penali e comportamenti aggravanti (es. violazione di un foglio di via obbligatorio) possono escludere la riconoscibilità della particolare tenuità anche se la refurtiva ha modesto valore.
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio limitando la questione da riesaminare, la Corte di merito del rinvio deve attenersi alle indicazioni della Cassazione: il giudizio di legittimità su tale decisione è circoscritto e non ammette riesami puramente di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare formalmente e analiticamente ogni singolo parametro previsto dall'art. 133 c.p., ma deve indicare e motivare quelli ritenuti rilevanti per la decisione.
- La prescrizione di uno dei reati originariamente contestati non esclude automaticamente che altri pregiudizi o precedenti possano influire sulla valutazione dell'abitualità o della gravità della condotta.
- Nel ricorso per cassazione, le censure basate su una mera rivalutazione del fatto o sulla presunta insufficienza della motivazione sono ammissibili solo se denunciano specifiche violazioni delle regole inferenziali o vizi logico-giuridici della motivazione; altrimenti risultano inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40852/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40858/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40859/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →