Cassazione Penale, Sentenza n. 14005/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. proposto dal detenuto Di Maio avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017. Il Ministero deduceva: (i) inesistenza di tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis per controversie concernenti le sole modalità di esercizio del diritto (discrezionalità amministrativa); (ii) errata applicazione dei principi sulla parità di trattamento in regime 41-bis, posto che la limitazione sarebbe giustificata da esigenze di controllo dei flussi informativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella di primo grado. Ha affermato che il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela soltanto posizioni giuridiche soggettive qualificabili come "diritto" la cui compressione da parte dell'Amministrazione determini un attuale e grave pregiudizio. Le regolamentazioni sull'accesso ai canali televisivi incidono sulle modalità di esercizio dei diritti (informazione e trattamento) e rientrano nella discrezionalità tecnico-organizzativa dell'Amministrazione, salvo che si configuri una negazione del diritto nel suo nucleo essenziale; pertanto il reclamo va qualificato come generico e non meritevole di tutela nel caso di specie. Il motivo ulteriore è stato assorbito.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis
Il rimedio giurisdizionale ex art. 35-bis tutela posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritto la cui lesione da parte dell'Amministrazione determini un attuale e grave pregiudizio; non estende la tutela alle sole modalità organizzative e di esercizio del diritto affidate alla discrezionalità amministrativa.
Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)
Definisce l'ambito del reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza: occorre verificare preliminarmente la configurabilità di una posizione soggettiva di diritto collegata alla condotta amministrativa.
Ordinamento penitenziario, art. 35, comma 1, n. 5
Il reclamo generico, cioè non rientrante nelle previsioni di tutela giurisdizionale, deve essere rigettato; i profili relativi alle modalità di esercizio dei diritti non sono sindacabili se non si raggiunge la soglia della lesione del nucleo essenziale del diritto.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Il regime differenziato 41-bis abilita misure particolari di controllo e restrizione, ma non determina automaticamente la sospensione della tutela giurisdizionale: le deroghe alla parità di trattamento sono valutabili in ragione della loro ragionevolezza e proporzionalità.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 (organizzazione circuito televisivo)
Atto amministrativo che disciplina le modalità tecniche e organizzative della fruizione dei canali televisivi; la sua applicazione riguarda la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto all'informazione e rientra nella discrezionalità amministrativa salvo che determini una effettiva negazione del diritto.
Massime di principio
- Distinguere tra diritto soggettivo nel suo nucleo essenziale (tutela giurisdizionale) e modalità di esercizio del diritto (spazio di discrezionalità amministrativa).
- Le restrizioni di carattere organizzativo o tecnico (es. elenco canali televisivi disponibili) sono in generale sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o se comportano la negazione del diritto nel suo nucleo essenziale con attuale e grave pregiudizio per il detenuto.
- Il giudice di sorveglianza deve qualificare preliminarmente il reclamo: se la pretesa riguarda un diritto effettivo leso si procede alla verifica di legittimità; se invece riguarda mere modalità di esercizio, il reclamo è generico e deve essere respinto.
- In regime 41-bis le deroghe alla parità di trattamento possono essere giustificate da esigenze di ordine e sicurezza, ma restano soggette al controllo di ragionevolezza e proporzionalità; non ogni restrizione amministrativa rende automatico l'esclusione della tutela giudiziaria.
- Per il ricorrente detenuto è utile documentare l'esistenza di un pregiudizio attuale e grave e dimostrare che la misura amministrativa non si limita alle modalità tecniche ma incide sul nucleo del diritto invocato.
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