Sentenza n. 3834/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli n. 3723/2021, pubblicata il 04.06.2021 e passata in giudicato; nonché per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a cagione della irrogazione della sanzione disciplinare e dell’asserito demansionamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3723/2021, mediante omessa cancellazione della sanzione disciplinare dal fascicolo personale e omesso pagamento delle spese di lite; domanda connessa di risarcimento dei danni da sanzione disciplinare e diversa assegnazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 3723/2021, passata in giudicato, che aveva annullato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria e i provvedimenti connessi, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori a titolo di spese di lite. Ha dedotto che il Ministero non aveva cancellato la sanzione dal foglio matricolare e non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligazione pecuniaria. Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla sanzione annullata e dalla successiva assegnazione a mansioni diverse. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, senza contestazioni specifiche. La domanda risarcitoria è stata proposta in termini generici, senza concreta allegazione e prova del danno, del nesso causale e della colpa dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato non risultava integralmente eseguito. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di dare piena esecuzione alla sentenza n. 3723/2021 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, provvedendo sia alla rimozione della sanzione disciplinare dal fascicolo personale sia al pagamento delle somme dovute a titolo di spese di giudizio. Ha precisato che non sono dovute le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive. Ha nominato sin d'ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, previa richiesta del ricorrente e decorso infruttuosamente il termine assegnato, entro ulteriori sessanta giorni. La richiesta di astreinte è stata respinta: il giudice ha ritenuto rilevanti la situazione della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico e l'assenza di un ritardo indicativo della volontà di non adempiere, escludendo l'equità della penalità. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché l'annullamento dell'atto illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento e il ricorrente non ha dimostrato un danno effettivo e concreto, il nesso causale con l'attività amministrativa e la colpa dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza assicura l'esatta e integrale esecuzione delle sentenze amministrative passate in giudicato, imponendo all'amministrazione l'adozione degli atti necessari a dare attuazione al decisum.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare poteri sostitutivi e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora non è automatica e richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle ragioni ostative e dell'equità della misura.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte può essere negata quando ricorrano ragioni ostative riferibili alle condizioni della pubblica amministrazione, ai vincoli di bilancio e all'assenza di un ritardo significativo o sintomatico della volontà di non adempiere.
art. 115 c.p.c.
Le condizioni della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono assumere rilievo quali fatti notori nella valutazione della penalità di mora.
art. 30 c.p.a.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede, oltre all'illegittimità dell'azione amministrativa, la prova di un danno effettivo e concreto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa.
art. 92 c.p.c.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese, applicabile al processo amministrativo mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo non è integralmente eseguito quando l'amministrazione, pur a fronte dell'annullamento di una sanzione, omette di rimuovere i relativi effetti dal fascicolo personale e non adempie alle obbligazioni pecuniarie stabilite nella sentenza; in tal caso il giudice dell'ottemperanza può ordinare gli adempimenti e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non consegue automaticamente all'inottemperanza: il giudice deve valutarne concretamente i presupposti, considerando le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, l'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni e la significatività del ritardo.
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno; il danneggiato deve allegare e provare un pregiudizio effettivo e concreto, il nesso causale con l'attività amministrativa e la colpa dell'amministrazione.
- Una domanda risarcitoria formulata in termini meramente assertivi, senza indicazione degli elementi fattuali del danno, della sua entità e dei criteri per una liquidazione anche equitativa, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive non sono dovute se non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, poiché la scelta di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza ricade sul creditore.
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