Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04198/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo del credito per consumi di energia elettrica fatturati a una società utilizzatrice del servizio, la quale contestava l'esattezza dei consumi addebitati, deducendo il malfunzionamento del contatore e l'erronea contabilizzazione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che non fossero stati provati i consumi effettivi e che l'onere incombeva sul somministrante e sul distributore; (2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione al diniego di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare il difettoso funzionamento del contatore; (3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente aveva svolto censure generiche e non autosufficienti, oltre a travisare la giurisprudenza sul riparto dell'onere probatorio nei rapporti di somministrazione di energia; ha dichiarato inammissibile il secondo perché il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare il mancato espletamento della CTU e, comunque, era precluso dalla doppia conforme; ha dichiarato inammissibile il terzo perché il sindacato di legittimità sulle spese non consente un riesame della valutazione discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente è stata confermata la soccombenza della ricorrente e la condanna alle spese in favore di ciascuna controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nel rapporto di somministrazione di energia elettrica, il riparto dell'onere probatorio va letto secondo la vicinanza della prova: il gestore deve provare il corretto funzionamento del sistema di misurazione, ma l'utente deve contestare specificamente l'addebito e dedurre elementi idonei a dimostrare l'erroneità dei consumi fatturati.

  • art. 1218 c.c.

    La pretesa creditoria del somministrante può essere contrastata dall'utente solo provando che l'inadempimento non è a lui imputabile, nel quadro della responsabilità contrattuale per mancato pagamento dei consumi correttamente accertati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente un riesame del merito o della valutazione fattuale compiuta dal giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per censurare il mancato espletamento di istanze istruttorie come la CTU.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente, indicando dove e quando le circostanze decisive siano state dedotte nei gradi di merito.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    La norma è richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a fatture per consumi di energia elettrica, il contatore accettato dalle parti costituisce il meccanismo ordinario di misurazione, ma la registrazione dei consumi resta assistita da una presunzione semplice di veridicità, superabile dall'utente con contestazioni specifiche e supportate da indizi concreti.
  • Il riparto dell'onere della prova segue il criterio della vicinanza della prova: il somministrante deve dimostrare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione, mentre l'utente deve allegare e provare circostanze idonee a rendere plausibile il malfunzionamento o l'erroneità dei consumi addebitati.
  • In cassazione la censura sul riparto dell'onere probatorio è inammissibile se si risolve in una critica generica della motivazione di merito e non indica con precisione dove le circostanze decisive siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata ammissione o esecuzione di mezzi istruttori, come la consulenza tecnica d'ufficio.
  • La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.