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Sentenza

Sentenza n. 4058/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA alternativa al PDC e diniego pratica attestazione presentazione progetto (APP) – riferimento pratica edilizia n. 88/2023 del 31/05/2023 prot. 6725.

Giustizia amministrativa202403862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire e diniego della pratica di attestazione presentazione progetto relativa alla ricostruzione di capannoni e al ripristino della copertura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 25 maggio 2024, relativo alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per la ristrutturazione edilizia, con sostituzione di opere strutturali, ripristino della copertura e recupero della cubatura di un immobile danneggiato da un incendio. L'intervento comprendeva anche la ricostruzione di capannoni pertinenziali, già oggetto di concessione edilizia in sanatoria, completamente distrutti dall'incendio. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che la SCIA non fosse soggetta ad annullamento d'ufficio, ma soltanto ai poteri inibitori, conformativi e di vigilanza previsti dalla disciplina della segnalazione, con conseguente tardività dell'intervento comunale e consolidamento della posizione del segnalante. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, contestando la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia. Secondo il ricorrente, l'intervento avrebbe ripristinato volumi preesistenti, legittimati anche dalla concessione edilizia in sanatoria, e sarebbe stato compatibile con la destinazione commerciale dei capannoni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la completa distruzione dei capannoni e del piano sottotetto escludesse la possibilità di qualificare l'intervento come trasformazione di un organismo edilizio preesistente. Sebbene l'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 includa nella ristrutturazione il ripristino di edifici crollati o demoliti quando sia accertabile la preesistente consistenza, la ristrutturazione presuppone comunque un'apprezzabile traccia della costruzione preesistente; quando l'entità edilizia è integralmente venuta meno, l'intervento costituisce nuova costruzione. Il Comune ha quindi correttamente qualificato l'intervento come nuova costruzione. La nuova costruzione non era conforme alla destinazione urbanistica vigente al momento della richiesta del titolo, sicché il Comune poteva inibirne la realizzazione. Il contrasto con lo strumento urbanistico vigente è stato ritenuto autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento plurimotivato. Il TAR ha inoltre respinto la censura relativa all'art. 21-nonies, rilevando che il Comune aveva esercitato un potere di vigilanza sul corretto assetto del territorio e non un ordinario potere di annullamento d'ufficio. La SCIA era stata utilizzata al di fuori del proprio perimetro normativo, poiché l'attività progettata era una nuova costruzione, non realizzabile mediante SCIA alternativa; pertanto non potevano operare né la tardività dell'intervento repressivo né il consolidamento della posizione del segnalante. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    interventi "volti al ripristino di edifici crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"

    Il ripristino di edifici crollati o demoliti può rientrare nella ristrutturazione edilizia solo se permane il concetto di trasformazione di un organismo edilizio preesistente; la completa scomparsa dell'entità edilizia comporta qualificazione come nuova costruzione.

  • art. 15, comma 4, d.P.R. 380/2001

    il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio

    Le previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta del titolo legittimante sono applicabili, salvo l'eccezione relativa a un permesso già efficace, con lavori iniziati e da completare nel termine previsto.

  • art. 19-ter l. 241/1990

    La disciplina speciale della SCIA viene in rilievo solo quando l'attività segnalata rientra nel perimetro normativo della segnalazione; non si applica a un intervento qualificabile come nuova costruzione non realizzabile mediante SCIA alternativa.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La censura fondata sull'annullamento d'ufficio è infondata quando l'amministrazione esercita, in relazione a una SCIA utilizzata fuori dal suo ambito, il potere di vigilanza e repressione dell'attività edilizia non conforme alla disciplina urbanistica.

Massime di principio

  • La ricostruzione di un edificio crollato o demolito può essere qualificata come ristrutturazione edilizia soltanto quando sia ancora ravvisabile un'apprezzabile traccia dell'organismo edilizio preesistente e l'intervento si configuri come trasformazione di esso; la completa distruzione dell'entità edilizia riconduce l'intervento alla nuova costruzione, anche se la preesistenza sia documentalmente accertabile.
  • Le previsioni urbanistiche applicabili a un intervento edilizio sono, di regola, quelle vigenti al momento della richiesta del titolo legittimante. Quando la demolizione o il crollo non siano seguiti in un contesto temporale immediato dalla ricostruzione, le sopravvenute disposizioni urbanistiche che vietano nuove costruzioni o nuovi volumi possono essere opposte al proprietario del fondo.
  • L'utilizzo della SCIA alternativa al permesso di costruire al di fuori del relativo perimetro normativo non determina il consolidamento della posizione del segnalante né impedisce l'esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione, anche quando sia decorso il termine ordinariamente previsto per gli interventi sulla segnalazione.
  • Il contrasto dell'intervento edilizio con lo strumento urbanistico vigente è autonomamente idoneo a sorreggere il diniego o l'inibizione della realizzazione, anche se il provvedimento contiene ulteriori motivazioni contestate dal privato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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