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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07599/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controinteressati)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di reintegrazione nel possesso proposta davanti al Tribunale in relazione a un'area sita in Francavilla al Mare, nella quale i ricorrenti lamentavano che, in occasione di due accessi degli ufficiali giudiziari, fossero stati rimossi una barra automatizzata da essi apposta e sgombrati autoveicoli e vasi collocati nell'area. I resistenti sostenevano che quegli accessi dessero attuazione a provvedimenti giudiziali già emessi e che l'unico rimedio esperibile fosse l'opposizione all'esecuzione. Il giudizio di merito si era concluso con l'inammissibilità dell'azione possessoria; la corte d'appello aveva poi dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, per alcuni appellanti, per carenza di legittimazione ad impugnare, rilevando inoltre che due delle parti non avevano titolo per reagire all'attuazione dell'ordinanza possessoria e che il rimedio corretto, contro l'esecuzione del provvedimento presupposto, fosse l'opposizione di terzo all'esecuzione. In cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi: 1) violazione di numerose norme processuali e sostanziali, sostenendo l'erroneità delle decisioni di merito e della declaratoria di genericità dell'appello; 2) nullità della sentenza e del procedimento per irregolarità del giudice istruttore, delle notifiche e dello svolgimento della fase sommaria del procedimento possessorio, nonché per l'illegittimità dell'attuazione dell'ordinanza possessoria; 3) omesso/insufficiente/contraddittorio esame di fatti decisivi e vizio di motivazione, lamentando che non fossero state valutate tutte le loro deduzioni e produzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che il ricorso fosse redatto in modo disorganico e non autosufficiente, privo di una chiara narrazione dei fatti processuali e di motivi specifici e riferibili alla sentenza impugnata. Ha poi osservato che i singoli motivi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza d'appello: la genericità dell'appello, il difetto di legittimazione ad impugnare di alcuni soggetti, la mancanza di titolo di altri per reagire all'attuazione dell'ordinanza possessoria e la necessità di esperire, per contestare l'esecuzione del provvedimento presupposto, gli strumenti dell'opposizione esecutiva. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una narrazione chiara, lineare e autosufficiente dei fatti processuali e motivi specifici; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve essere specifico e deve censurare puntualmente le ragioni della decisione impugnata; la sua genericità comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata e non consente censure generiche, promiscue o meramente contrappositive rispetto alla sentenza impugnata; il vizio motivazionale è oggi limitato all'assenza o apparenza di motivazione.

  • art. 669-duodecies c.p.c.

    L'attuazione delle misure possessorie/cautelari può seguire questo rito; la censura dell'attuazione non coincide con l'esecuzione forzata ordinaria, salvo i casi di inefficacia della misura.

  • art. 669-novies c.p.c.

    Solo in presenza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare o possessoria l'esecuzione dei provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è redatto in modo confuso, assemblando atti e argomenti eterogenei senza una chiara e sintetica esposizione dei fatti e senza motivi riferibili in modo diretto alla decisione impugnata.
  • Non è sufficiente denunciare in blocco numerose violazioni di legge o vizi processuali: il motivo deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata e spiegare in modo specifico perché esse siano errate.
  • La censura che si limiti a riproporre le difese di merito o a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove integra un "non motivo" e non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
  • Nel sistema attuale, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non comprende più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, ma solo la sua radicale assenza o apparenza.
  • La contestazione dell'attuazione di un provvedimento possessori o cautelare non si confonde con l'opposizione all'esecuzione: il rimedio esperibile dipende dalla natura del titolo e dallo stato di efficacia della misura presupposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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