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Sentenza

Sentenza n. 5423/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202401851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di selezione pubblica per il conferimento, per tre anni, di un incarico individuale relativo a radioprotezione, fisica medica, sicurezza in risonanza magnetica e sicurezza laser, nonché approvazione della graduatoria e conferimento dell’incarico al controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’avviso di selezione pubblica indetto con deliberazione n. 255 del 5 marzo 2024 e, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 537 del 2 maggio 2024, il verbale della commissione con la graduatoria e il conferimento dell’incarico al controinteressato. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7, commi 5-bis e 6, d.lgs. 165/2001, sostenendo che le attività richieste costituivano un servizio complesso, articolato in quattro prestazioni professionalmente distinte, da affidare mediante appalto secondo il d.lgs. 36/2023, e non mediante incarico individuale di lavoro autonomo. Hanno inoltre denunciato la violazione dei principi di libera concorrenza, favor partecipationis, parità di trattamento e buon andamento, anche perché la selezione non prevedeva un’offerta economica in ribasso. In secondo luogo, hanno contestato come irragionevole e restrittivo il requisito cumulativo della laurea e specializzazione in Fisica medica, dell’iscrizione all’Ordine dei chimici e dei fisici e degli ulteriori requisiti per le attività di esperto responsabile RM e addetto alla sicurezza laser, sostenendo che gli esperti di radioprotezione e le società di servizi dotate di personale qualificato potevano svolgere almeno parte delle attività richieste. I motivi aggiunti hanno riproposto le medesime censure contro l’aggiudicazione dell’incarico.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, anche le censure di illegittimità derivata proposte con i motivi aggiunti. Sul primo motivo ha rilevato che l’incarico rientrava nelle competenze e nelle esigenze funzionali dell’Azienda; la dedotta impossibilità di utilizzare risorse interne non era stata specificamente contestata. Ha inoltre escluso che l’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 limiti gli incarichi individuali alle sole attività di studio, ricerca o consulenza, e ha ritenuto priva di fondamento normativo la necessità di ricorrere, nel caso concreto, a una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. 36/2023: la selezione comparativa per l’incarico autonomo può assicurare una valutazione basata su criteri predeterminati e oggettivi. Sul secondo motivo ha ritenuto non illogica né arbitraria la richiesta della specializzazione in Fisica medica, considerate le attività oggetto dell’incarico, comprendenti sorveglianza delle apparecchiature radiologiche, radioprotezione dei pazienti e sicurezza laser; la scelta dei requisiti professionali è sindacabile, ma nel caso concreto risultava coerente con la prestazione. Il ricorso è stato quindi respinto. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Azienda ospedaliera € 2.000,00 oltre accessori di legge; spese compensate nei rapporti con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001

    Ai sensi dell’art. 7, co. 5-bis, D. lgs. n. 165/2001, «E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (…)»

    Il divieto riguarda collaborazioni che presentano cumulativamente i caratteri della personalità esclusiva, della continuità e dell’organizzazione esecutiva da parte del committente; non impedisce di per sé il conferimento di un incarico autonomo conforme al comma 6.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001

    Nel caso di specie non è contestato che l’incarico conferito rientrasse nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e fosse coerente con le sue funzionalità.

    L’incarico individuale autonomo è consentito per specifiche esigenze non fronteggiabili con personale in servizio, quando l’oggetto è coerente con le competenze e le funzionalità dell’amministrazione; la norma non è circoscritta agli incarichi di studio, ricerca o consulenza.

  • art. 7, comma 6, lettera b), d.lgs. 165/2001

    Quanto poi al requisito dell’impossibilità oggettiva di utilizzare adeguate risorse interne, si deve rilevare che la parte ricorrente non ha proposto una specifica censura sul punto, limitandosi ad affermare genericamente che difettavano tutti i requisiti richiesti.

    La censura sull’assenza del presupposto dell’impossibilità di utilizzare risorse interne deve essere specifica; una contestazione generica non è sufficiente a far scrutinare tale requisito.

  • art. 97 Cost.

    Si tratta, come è evidente, di una procedura selettiva assimilabile a quella prescritta dall’art. 97 della Costituzione per l’accesso ai pubblici impieghi, che richiede una selezione sulla base di criteri predeterminati, oggettivi e “ripetibili” in sede di controllo dell’iter motivazionale.

    La selezione comparativa per il conferimento di un incarico individuale deve basarsi su criteri predeterminati e oggettivi, verificabili anche attraverso il controllo dell’iter motivazionale.

Massime di principio

  • L’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 consente il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo per specifiche esigenze non fronteggiabili con personale in servizio, senza limitare tale possibilità agli incarichi di studio, ricerca o consulenza; non è necessaria una procedura di appalto ai sensi del codice dei contratti per il solo fatto che la prestazione abbia contenuto di servizio, se la fattispecie è legittimamente riconducibile all’incarico individuale.
  • La selezione per il conferimento di un incarico individuale deve consentire una valutazione comparativa fondata su criteri predeterminati e oggettivi, con motivazione controllabile circa la scelta dell’esperto ritenuto maggiormente qualificato rispetto all’oggetto dell’incarico.
  • In assenza di una fonte normativa che stabilisca il titolo necessario e sufficiente per un incarico, l’amministrazione può individuare i requisiti di ammissione in relazione alla professionalità e alla preparazione richieste; tali requisiti sono sindacabili per illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà e sono legittimi quando risultano pertinenti alle attività da svolgere.
  • La contestazione del presupposto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne, richiesto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, deve essere specifica e non può essere sostituita da un’affermazione generica circa la mancanza dei requisiti di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiProcedura di gara
RamiPubblico impiego e concorsiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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