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Ordinanza

Ordinanza n. 2264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso nel territorio nazionale e ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La cittadina straniera ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio relativa al diniego di visto d’ingresso in Italia. Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che i motivi dedotti in primo grado necessitano di un esame approfondito nella sede di merito, da svolgersi con esclusivo riguardo al provvedimento impugnato davanti al TAR. In particolare, è stata considerata la documentazione prodotta a sostegno della disponibilità economica dichiarata nella domanda di visto, che non presentava prima facie elementi indicativi di comportamenti fraudolenti.

La decisione

L’appello cautelare è stato accolto e l’ordinanza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, imponendo all’Amministrazione procedente di riesaminare la posizione dell’interessata entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, con specifico riguardo alla documentazione relativa alla disponibilità economica allegata alla domanda. La misura non comporta il rilascio automatico del visto né una decisione definitiva sulla legittimità del diniego; impone soltanto una nuova valutazione amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, l’esame dei motivi avviene secondo una cognizione sommaria e non sostituisce l’approfondimento proprio del giudizio di merito.
  • Quando la documentazione prodotta a sostegno della disponibilità economica richiesta per il rilascio di un visto non presenta prima facie elementi di frode, le esigenze cautelari possono essere tutelate imponendo all’amministrazione un riesame specifico della posizione dell’interessato.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame impone una nuova valutazione amministrativa entro il termine stabilito dal giudice, ma non determina di per sé il rilascio del visto né anticipa la decisione definitiva sulla legittimità del diniego.
  • Nel giudizio cautelare relativo a un diniego amministrativo, l’esame di merito deve concentrarsi sul provvedimento effettivamente impugnato nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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