Cassazione Penale, Sentenza n. 18043/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto concorrente esterno in plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi A: A1, A2, A4, A7 in parte) e responsabile di bancarotta impropria per falso in bilancio (capo C). Le censure (nove motivi) denunciavano: vizio di motivazione e mancato confronto con argomenti difensivi; errata valutazione dell'elemento soggettivo (argomentando che per l'extraneus è richiesto dolo più pregnante o la previsione del dissesto); inesistenza di segnali di allarme concreti per il capo A2; errata quantificazione e natura della distrazione relativamente alla cessione di partecipazioni (capo A4); natura lecita delle fatture oggetto di A7; la qualificazione come bancarotta riparata per il versamento di euro 750.000; e censure sul trattamento sanzionatorio e sulle pene accessorie (compresa richiesta dell'attenuante del risarcimento).
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso non fondato e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto corrette le conclusioni della Corte di appello che avevano ricostruito la costituzione e l'uso della Immobiliare Pacini s.r.l. per operazioni distrattive a danno della fallita Bodino, l'incidenza del ruolo personale del Piantini e la qualificazione delle condotte come distrattive. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per la bancarotta patrimoniale, può essere sufficiente il dolo generico e che non è necessario provare la consapevolezza del dissesto quando l'atto è intrinsecamente antieconomico; ha confermato anche la responsabilità per falso in bilancio ritenendo rilevante l'omissione di acquisire o verificare informazioni e la firma dei bilanci. Ha escluso l'esistenza della bancarotta "riparata" per il versamento parziale di 750.000 euro, confermando che occorre il reintegro integrale prima del fallimento. Ha altresì confermato la valutazione sulla non applicabilità dell'attenuante del risarcimento e la determinazione concreta delle pene accessorie secondo i criteri di legge e la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Codice penale, art. 43
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che la responsabilità dell'extraneus si valuta sulla base della volontarietà e della consapevolezza del contributo fornito all'azione distrattiva.
Codice penale, art. 110
Richiamato in tema di concorso di persone: il contributo volontario dell'extraneus integra la responsabilità per il reato proprio dell'amministratore.
Legge fallimentare (L.F.), art. 216, co. 1
Definisce le ipotesi di bancarotta patrimoniale; la Corte interpreta la norma nella sua natura di reato di pericolo, per il quale è sufficiente il dolo generico e non è necessaria la prova della prevedibilità del dissesto.
Legge fallimentare, art. 223, co. 1
Disciplina la responsabilità per bancarotta collegata a condotte che determino la diminuzione del patrimonio sociale; la sentenza ribadisce la distinzione tra fattispecie previste dall'art. 216 e quelle volte a cagionare il dissesto (art. 223 co.2).
Codice civile, art. 2381, commi 4 e 6
Richiamati per riaffermare che la formazione del bilancio non è delegabile e che tutti gli amministratori hanno il dovere di informarsi: l'inerzia o la firma 'senza verifica' possono integrare responsabilità penale per false comunicazioni.
Codice civile, art. 2423
Rilevante in relazione all'obbligo di corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale nei bilanci.
Codice civile, art. 2621
Norma sulle comunicazioni sociali fraudolente: la Corte ricorda che il 'proposito di frode' può esistere senza la volontà di arrecare danno, ed è sufficiente il fine di trarre in inganno per conseguire vantaggio.
Corte Costituzionale, sent. n. 222 del 5/12/2018
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.»
La declaratoria di incostituzionalità ha costretto i giudici a determinare in concreto la durata delle pene accessorie (non più automaticamente fisse) sulla base dei criteri degli artt. 132-133 c.p.; la Cassazione applica tale principio richiedendo motivazione adeguata.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. 'Suraci' n. 28910 del 28/02/2019
Precisazione giurisprudenziale secondo cui le pene accessorie di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha seguito tale orientamento nel confermare la modulazione delle pene accessorie.
Codice penale, artt. 132 e 133
Richiamati come criteri per la determinazione della pena e delle pene accessorie (gravità del fatto, personalità del reo, funzione rieducativa/preventiva), applicati dalla Corte nel giudicare la congruità della sanzione accessoria.
Codice penale, art. 20
Citando l'art. 20 in dottrina e sentenza, la Corte affronta il tema della possibilità di parametrizzazione delle pene accessorie alla pena principale; comunque conferma che la determinazione concreta è demandata al giudice di merito nel rispetto degli artt. 132-133.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale la giurisprudenza prevalente ammette che, quando l'atto è intrinsecamente antieconomico, sia sufficiente il dolo generico: non è sempre necessaria la prova che l'agente prevedesse il dissesto.
- La responsabilità dell'extraneus che concorre alla distrazione si fonda sulla consapevolezza e volontarietà del contributo all'operazione depauperativa; la prova dellecconsapevolezza può emergere da indici di fraudolenza e dalla macroscopica antieconomicità dell'operazione.
- La "teoria dei segnali di allarme": un amministratore (anche senza deleghe) che abbia interessi nella controparte o partecipazioni correlate deve vigilare; conflitti di interesse e operazioni palesemente antieconomiche possono costituire segnali percepibili che integrano l'elemento soggettivo.
- Nella bancarotta documentale (falso in bilancio) la firma del bilancio senza aver acquisito dati essenziali o la passiva accettazione di informazioni false possono integrare responsabilità: l'omissione di controllo ha rilievo penale.
- Il ripianamento parziale non estingue automaticamente la fattispecie di bancarotta: per qualificare la bancarotta come "riparata" occorre la reintegrazione integrale del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; l'onere probatorio grava sull'amministratore.
- Le valutazioni sul dolo, sulla ricostruzione fattuale e sulla quantificazione del danno sono riservate ai giudici di merito; la Corte di legittimità sindaca solo vizi di motivazione, illogicità o contraddizioni manifeste.
- Le pene accessorie previste dalla legge fallimentare, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, devono essere determinate in concreto dal giudice secondo gli artt. 132-133 c.p. e motivate adeguatamente in relazione al disvalore del fatto e alla personalità del reo.
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