Cassazione Penale, Sentenza n. 36310/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per omicidio volontario: il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come delitto doloso (dolo eventuale) chiedendo la riqualificazione in omicidio colposo con previsione dell\'evento o, alternativamente, in omicidio preterintenzionale. Denunciava inoltre l\'inaffidabilità e il travisamento delle dichiarazioni dei testi (in particolare Petre/Costantin e Cornel Sergiu Balan), la scarsa attendibilità del testimone Balan per contraddizioni e la mancata valutazione dell\'incidenza dell\'altezza/irregolarità del parapetto, nonché lo stato di ubriachezza e la situazione di rissa/autodifesa che, secondo il ricorrente, avrebbero reso prevedibile e non voluta la morte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla attendibilità dei testimoni (in particolare Balan e Costantin), ha ritenuto provato che Preguza abbia circondato Ciobotaru con le braccia, sollevandolo e spingendolo nel vuoto dalla tromba delle scale con caduta di circa otto metri, e che l\'agente abbia accettato il rischio della morte (dolo eventuale). Sono state respinte le tesi difensive di difesa personale, colpa e preterintenzionalità; la Corte ha inoltre sottolineato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riesame sommario e necessità di evidenze macroscopiche per ravvisare manifesta illogicità). Per conseguenza il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso alle parti civili nella misura indicata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Disposizione procedurale che consente la trattazione con modalità scritta; utilizzata per la trattazione degli atti e delle conclusioni per iscritto
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione: il giudice di legittimità verifica l\'adeguatezza e la coerenza della motivazione dei giudici di merito ma non può rinnovare il giudizio di fatto né sostituirsi ai valutatori di merito salvo macroscopiche incongruenze
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Dispositivo che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente
Massime di principio
- La Cassazione non conduce un riesame dei fatti: le sue censure sulla motivazione devono evidenziare vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza percepibili ictu oculi; mere alternative interpretative non sono sufficienti
- La valutazione dell\'attendibilità dei testimoni è prerogativa del giudice di merito; in cassazione è ammesso il controllo solo in presenza di macroscopici profili di incoerenza o di mancata considerazione di elementi decisivi
- La distinzione tra omicidio doloso (anche a titolo di dolo eventuale) e preterintenzionale/colposo si fonda sulla prova che l\'autore abbia accettato il rischio della morte: se la condotta dimostra consapevolezza e accettazione del rischio letale, la qualificazione è dolosa
- Per contestare in cassazione la valutazione probatoria basata su dichiarazioni di terzi è necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti probatori richiamati (principio di autosufficienza del ricorso); l\'assenza di tali allegazioni rende la doglianza generica e inammissibile
- La ricostruzione congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado è ammessa: una doppia conforme affermazione di responsabilità rafforza la tenuta della decisione contro censure reiterate che non apportino elementi nuovi
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