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Sentenza

Sentenza n. 1462/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) della delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 1428 del 29.09.2025 “DGRC 757/2024 - Macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale -ADEMPIMENTI” con cui sono state approvate le tabelle relative alla determinazione delle premialità per gli anni 2023, 2024 e 2025 di cui alla D.G.R.C. 757/2025 e s.m.i. nella parte in cui risulta lesiva per la ricorrente; b) delle tabelle approvate e allegate alla predetta delibera e in particolare dell'allegato 1 “Indicatori_AllB_Tracciato_di_rilevazione_anno_2024_25_09_2025_13_35_35_734” e 5 “All5-Premialità_radiologia_25_09_2025_13_38_37_228”, con le quali sono stati specificati, per le predette annualità, i tetti base per la Branca di Radiodiagnostica e gli indicatori premiali con le annesse graduatorie, nella parte in cui risultano lesivi per gli interessi della ricorrente, mediante riduzione (anziché aumento del 5%) del budget assegnato per il 2025; c) ove occorra e se e in quanto lesivi, degli atti richiamati nella delibera sub a), ovvero: delle delibere A.S.L. Salerno n. 1496 del 01.10.2024 (con cui sono state stabilite due distinte tabelle, una relativa all'annualità 2023 e l'altra per il 2024, con annessi punteggi attribuiti a ciascuna struttura accreditata per singola Branca), n. 100 del 25.02.2025 (di presa d'atto dei limiti di spesa 2024 e 2025), e 545 dell'11.04.2025 (di presa d'atto degli schemi contrattuali); della nota prot. 3600 dell'11.02.2025 (richiesta dati ai centri accreditati); dei verbali dei tavoli tecnici tenuti con le associazioni di categoria in data 27.03.2025, 09.07.2025 e 11.09.2025 e delle risultanze trasmesse a queste ultime associazioni con PEC del 07.07.2025; della PEC n. 149051 del 09.07.2025 con cui sono state trasmesse alle strutture i punteggi e le tabelle con gli indicatori di performance, nonché della nota prot. 3600 dell'11.02.2025 con la quale sono state richiesti i documenti probatori sotto minaccia di attribuzione del punteggio minimo; d) Della delibera del direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 1610 del 30.10.2025 “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti dispesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Diabetologia, FKT - Esercizio 2024 e in via provvisoria Esercizio 2025” e dell'Allegato n. 5 relativo ai tetti di spesa per la Radiodiagnostica nella parte in cui ha riconosciuto al centro ricorrente un budget inferiore a quanto ad esso effettivamente spettante; e) della nota prot. ASLSA/0230936/2025 con la quale l'ASL Salerno ha invitato il centro ricorrente a stipulare il contratto provvisorio per il 2024 e il definitivo 2025 sulla scorta dei dati di cui alle delibere del direttore generale n. 1610/2025 e 1428/2025 e del DD Regione Campania 26/2025, per il giorno 10.11.2025; f) ove occorrer possa anche della nota prot. ASLSA-0173238-2025 del 13/08/2025 10:42:59 con cui l'A.S.L. Salerno ha conteggiato nei macchinari caratterizzanti posseduti anche n. 2 macchinari (ecografi del 2016 e 2017) da tempo dismessi dal centro ricorrenti; g) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo, cognito e non cognito;

Giustizia amministrativa202501790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell'ASL Salerno di determinazione delle premialità e dei tetti di spesa per la radiodiagnostica, nonché invito alla sottoscrizione dei contratti sanitario-assistenziali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le delibere dell'ASL Salerno n. 1428/2025 e n. 1610/2025, i relativi allegati e gli atti connessi, contestando il punteggio attribuito per gli indicatori di performance relativi all'anno 2024 e la conseguente riduzione del budget 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990, dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, dell'art. 97 Cost. e della disciplina regionale in materia, oltre a difetto del presupposto, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dell'affidamento e sproporzione. In particolare, ha contestato il punteggio relativo all'indicatore A.1, sostenendo che l'ASL avesse computato due ecografi dismessi, e quello relativo all'indicatore C.4, sostenendo che il rapporto tra quattro dipendenti e cinque addetti totali avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di due punti anziché zero. Con il secondo motivo ha contestato l'invito alla sottoscrizione del contratto, lamentando l'illegittimità della clausola di salvaguardia, ritenuta lesiva del diritto di difesa perché idonea a imporre una rinuncia preventiva alle contestazioni sui tetti di spesa. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto superata la questione dell'integrità del contraddittorio per effetto della notificazione del ricorso alle altre strutture accreditate. Ha escluso l'improcedibilità, rilevando che la sospensione dell'accreditamento non può derivare automaticamente dalla mancata sottoscrizione del contratto, ma richiede un apposito provvedimento; in ogni caso, la tutela cautelare concessa aveva impedito tale effetto. Ha inoltre escluso che la mancata impugnazione immediata degli atti regionali presupposti rendesse il ricorso inammissibile, poiché la contestazione riguardava l'erronea applicazione dei criteri da parte dell'ASL negli atti applicativi. Nel merito, ha respinto la censura relativa all'indicatore A.1: la ricorrente non aveva provato tempestivamente la dismissione dei due ecografi, mentre gli stessi risultavano dalla documentazione precedentemente trasmessa e corredati da fatture e documenti di collaudo; era quindi corretto considerarli nel calcolo. Ha invece accolto la censura relativa all'indicatore C.4. La ricorrente aveva trasmesso, entro il termine assegnato dall'ASL per verificare i dati della graduatoria provvisoria, la documentazione attestante quattro dipendenti su cinque addetti totali. Poiché il rapporto era superiore all'80%, spettavano due punti. L'ASL non poteva rifiutare la rettifica invocando la tardività, avendo essa stessa aperto una fase di controllo e non avendo contestato l'inesattezza sostanziale dei dati rettificati. Il punteggio complessivo doveva pertanto essere rideterminato da 16 a 18 punti, con conseguente riedizione della graduatoria della branca di radiodiagnostica e rideterminazione del tetto di spesa 2025, tenendo conto anche degli effetti degli eventuali ulteriori contenziosi. Il secondo motivo è stato respinto: la clausola di salvaguardia deriva da una determinazione autoritativa generale e, secondo la giurisprudenza richiamata, è legittima in quanto funzionale alla tutela del diritto alla salute e alla sostenibilità finanziaria del servizio sanitario. Sono state annullate in parte qua le delibere n. 1428/2025 e n. 1610/2025 e i relativi allegati. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell'ASL.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Disciplina la stipulazione degli accordi e dei contratti con le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie; il contratto costituisce lo strumento di regolazione dei volumi e dei limiti di spesa.

  • artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990

    Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione e considerazione delle osservazioni e della documentazione prodotta nel procedimento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Il Collegio ha escluso che la clausola di salvaguardia abbia concretamente leso il diritto di azione e difesa, poiché la ricorrente ha potuto ottenere la tutela cautelare e il pieno esame delle proprie censure senza sottoscrivere il contratto.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito la concessione della tutela cautelare monocratica in presenza di estrema gravità e urgenza.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La documentazione relativa alla dotazione organizzativa e strumentale è stata resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

  • DGRC n. 215/2022 e allegato B

    Ha introdotto la metodologia regionale per l'assegnazione dei tetti di spesa individuali e per l'attribuzione dei punteggi agli indicatori di performance.

  • DGRC n. 800/2023

    Ha previsto l'aggiornamento dei parametri e della metodologia di valutazione dei tetti di spesa.

  • DD n. 130 del 12 febbraio 2024

    Ha modificato e integrato i parametri tecnici per il calcolo degli indicatori di premialità, sostituendo la precedente tabella dei parametri.

  • DD n. 358 del 16 aprile 2024

    Ha fornito integrazioni e linee di indirizzo applicative per l'attribuzione dei punteggi.

  • DGRC n. 757 del 27 dicembre 2024

    Ha determinato i volumi massimi e i limiti di spesa definitivi per il 2024 e provvisori per il 2025, prevedendo l'applicazione della variazione da performance sul tetto di spesa.

  • DGRC n. 175 del 2 aprile 2025

    Ha approvato gli schemi contrattuali per le annualità considerate.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione sanitaria assegna punteggi di performance destinati a incidere sui tetti di spesa individuali, deve applicare correttamente i criteri regionali e valutare la documentazione tempestivamente prodotta dalla struttura accreditata nella fase di verifica della graduatoria provvisoria.
  • Se l'amministrazione invita le strutture accreditate a verificare i dati utilizzati per la graduatoria provvisoria entro un termine determinato, la documentazione rettificativa trasmessa entro tale termine deve essere esaminata, anche quando corregga dati precedentemente comunicati dalla struttura, salvo che l'amministrazione ne dimostri l'inesattezza sostanziale.
  • La mancata sottoscrizione del contratto con il servizio sanitario regionale non determina automaticamente la sospensione dell'accreditamento: un effetto così grave richiede uno specifico provvedimento amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • La clausola di salvaguardia inserita nei contratti con le strutture sanitarie accreditate, quando discende da una determinazione generale dell'amministrazione, è legittima se funzionale alla tutela della salute e alla sostenibilità finanziaria del servizio sanitario; essa non impedisce comunque il sindacato giurisdizionale quando il giudice assicuri una tutela effettiva.
  • L'impugnazione degli atti applicativi che attribuiscono concretamente il punteggio e determinano il budget può essere ammissibile anche senza immediata impugnazione degli atti regionali generali presupposti, quando non siano contestati i criteri astratti ma la loro erronea applicazione al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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