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Sentenza

Sentenza n. 698/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento -dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di oneri concessori n.311 del 4.11.2020 a firma della Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, in pari data notificata, con la quale è stato ingiunto alla società ricorrente il pagamento di € 36.700,39, di cui € 16.680,00 a titolo di <oneri di costruzione> ed € 20.020,39 a titolo di sanzione amministrativa per omesso e/o ritardato pagamento; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; e per l‘accertamento del diritto della società ricorrente a non versare le somme richieste dal Comune di Gallipoli con i provvedimenti oggetto di impugnativa.

Giustizia amministrativa202100083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione al pagamento di € 36.700,39, comprendente oneri di costruzione per opere di urbanizzazione non integralmente realizzate e sanzioni per omesso o ritardato pagamento della terza rata di oneri concessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di permessi edilizi)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione deducendo, anzitutto, l'insussistenza o la riduzione degli oneri richiesti per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione ammesse a scomputo. Ha sostenuto di avere realizzato le opere di pubblica illuminazione, sostenendo una spesa di € 8.700,00 oltre IVA, e di avere avviato la progettazione delle opere idriche e fognanti, con una spesa di € 738,48 oltre IVA, senza completarle poiché il costo complessivo preventivato avrebbe superato l'importo di € 16.680,00 ammesso a scomputo. Ha quindi chiesto la detrazione delle somme già sostenute e la possibilità di completare le opere previo ulteriore scomputo o individuazione di soluzioni tecniche alternative. Ha inoltre dedotto la violazione dei doveri di buona fede e della tutela dell'affidamento, assumendo che il Comune non avesse comunicato la revoca dello scomputo e dovesse ancora consentire l'adempimento dell'obbligazione di realizzazione delle opere. In secondo luogo, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative per omesso o ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, sostenendo che il pagamento della terza rata effettuato il 13 gennaio 2020 non impedisse il maturare della prescrizione. Il Comune ha contestato il ricorso rilevando che la società non aveva comunicato l'inizio, la fine e il collaudo dei lavori né aveva ceduto le opere all'amministrazione, e ha dedotto l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante una diffida del 2018, della cui notifica non ha tuttavia fornito prova.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto le censure relative agli oneri di costruzione e allo scomputo, rilevando che l'art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 consente lo scomputo totale o parziale degli oneri solo a fronte dell'obbligo del titolare del permesso di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Nel caso concreto, la delibera comunale aveva autorizzato la realizzazione delle opere approvate, subordinandola alla sottoscrizione di un impegno e alla comunicazione dell'inizio, della fine dei lavori e del collaudo. Poiché le opere risultavano solo parzialmente eseguite e gli adempimenti formali non erano stati effettuati, la pretesa relativa agli oneri di costruzione è stata ritenuta legittima. Il TAR ha invece accolto il motivo sulla prescrizione delle sanzioni. Ha qualificato la sanzione per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione come sanzione amministrativa afflittiva soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/1981. Il Comune aveva invocato quale atto interruttivo una diffida del 2018, ma non ne aveva provato la notifica. Considerato che i lavori erano iniziati il 27 ottobre 2011, il termine triennale per la loro ultimazione è scaduto il 27 ottobre 2014; i successivi sessanta giorni per il pagamento della terza rata sono scaduti il 25 febbraio 2015. Alla data di notifica dell'ordinanza, il 4 novembre 2020, il termine quinquennale era dunque decorso. L'ordinanza è stata annullata limitatamente alla parte recante le sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri concessori e confermata quanto agli oneri di costruzione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

    Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione presuppone l'obbligo di realizzare direttamente le opere secondo il progetto approvato e nel rispetto delle modalità, delle garanzie e degli adempimenti stabiliti dal Comune; la realizzazione solo parziale e l'omissione delle comunicazioni di fine lavori e del collaudo non consentono di opporre lo scomputo per le opere non eseguite.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni; il termine si applica anche alla sanzione per il ritardato pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, avente natura afflittiva. L'atto interruttivo deve essere provato, inclusa la sua notifica al destinatario.

  • art. 12 l. 689/1981

    La disciplina generale delle sanzioni amministrative, unitamente all'art. 28, ricomprende nella prescrizione quinquennale anche le sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri concessori.

Massime di principio

  • Lo scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione è subordinato alla realizzazione diretta delle opere da parte del titolare del permesso di costruire, secondo il progetto approvato e le modalità, garanzie e formalità stabilite dal Comune; l'esecuzione solo parziale delle opere non giustifica lo scomputo dell'importo riferibile alle opere non realizzate.
  • La sanzione amministrativa per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ha natura afflittiva ed è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689/1981.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione di una sanzione amministrativa, l'amministrazione deve provare non solo l'adozione dell'atto interruttivo, ma anche la sua notificazione al destinatario.
  • Quando il titolo edilizio collega il termine per il pagamento della rata degli oneri alla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, la prescrizione della sanzione per ritardato pagamento decorre dalla scadenza del termine assegnato per il versamento della rata.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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