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Ordinanza

Ordinanza n. 3861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 833/2023, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’accertamento (i) del nesso di causalità tra la patologia altamente invalidante di cui è affetto il Sig. Capozza e la dipendenza della stessa dalla causa di servizio; (ii) della violazione ex art. 2087 c.c. degli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sull’Amministrazione odierna intimata; (iii) e per l’effetto di quanto sopra, del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito in conseguenza del servizio prestato, pari ad un importo di Euro 82.029,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma che l’Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia.

Giustizia amministrativa202404538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 833/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nell'ambito di una controversia diretta all'accertamento del nesso causale tra le patologie altamente invalidanti da cui è affetto e la dipendenza delle stesse dalla causa di servizio, nonché della violazione, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di prevenzione e protezione previsti dall'art. 2087 c.c., con conseguente domanda di risarcimento del danno biologico e non patrimoniale quantificato in euro 82.029,00, oltre interessi e rivalutazione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né il contenuto della sentenza impugnata. Ai fini della decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario verificare se l'aggravamento delle patologie sia ascrivibile alla criticità delle mansioni ordinariamente svolte come operatore di attività di soccorso tecnico urgente e se l'adibizione a mansioni non operative, dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie, avrebbe evitato o ridotto tale aggravamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello. Ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., designando quale verificatore il Direttore del Centro Polidiagnostico della Regione Piemonte - INAIL, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà accertare il rapporto tra l'aggravamento delle patologie e le mansioni operative svolte dall'appellante, nonché l'eventuale efficacia causale o concausale dell'assegnazione a mansioni non operative nel prevenire o ridurre l'aggravamento. È stato assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per lo svolgimento dell'incarico e il deposito della relazione, con obbligo di trasmissione della relazione alle parti, termine di dieci giorni per le osservazioni delle parti e successivo deposito, entro quindici giorni, della relazione, delle osservazioni e della valutazione sintetica del verificatore. La verificazione dovrà basarsi sulla documentazione già acquisita nei giudizi di primo e secondo grado. È stato fissato un anticipo di euro 800,00 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico dell'appellante. L'udienza pubblica di discussione del merito è stata fissata al 5 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La disposizione è applicata per disporre una verificazione tecnica necessaria ai fini della decisione, individuando il verificatore, l'oggetto dell'incarico, i termini e le modalità di acquisizione e deposito della relazione.

  • art. 65 c.p.a.

  • art. 67 c.p.a.

  • art. 2087 c.c.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda relativa agli obblighi dell'Amministrazione di prevenzione e protezione nei confronti del dipendente.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia concernente il nesso causale tra mansioni lavorative e aggravamento di una patologia richiede specifiche conoscenze tecniche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., senza definire immediatamente il merito.
  • La verificazione può avere ad oggetto non soltanto l'esistenza di una relazione tra mansioni e aggravamento della patologia, ma anche l'efficacia eziologica o concausale che l'assegnazione a mansioni diverse e non operative avrebbe potuto avere nell'evitare o ridurre l'aggravamento.
  • Nel disporre una verificazione, il giudice deve individuare l'organismo o il soggetto verificatore, formulare i quesiti tecnici, stabilire i termini per l'espletamento dell'incarico e disciplinare il contraddittorio delle parti sulle operazioni e sulla relazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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