Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (con distinzione tra bancarotta documentale, patrimoniale distrattiva e preferenziale). In primo grado l'imputato era stato assolto per bancarotta documentale e condannato per la residua imputazione: i prelievi complessivi ammontavano a €344.608,40; il Tribunale aveva ritenuto che una parte (restituzione di versamenti in conto capitale) integrasse bancarotta patrimoniale per distrazione e l'altra parte (restituzione di versamenti in qualità di mutuo/prestito) integrasse bancarotta preferenziale. In appello è stato ritenuto configurabile il reato di bancarotta distrattiva per €24.908,40 e la bancarotta preferenziale per €319.700,00 è risultata estinta per prescrizione; sono state riconosciute attenuanti e ridotta la pena a 1 anno e 4 mesi. Il ricorrente ha denunciato: (i) travisamento della prova e motivazione mancante/illogica nella ricostruzione del patrimonio aziendale e dei prelievi; (ii) contraddittorietà nella valutazione dell'attendibilità dei dati contabili; (iii) mancata prova del dolo per la distrazione (sosteneva che i prelievi erano finalizzati a recuperare finanziamenti versati e non a distrarre il patrimonio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, in parte inammissibile e, nel complesso, infondato, rigettandolo. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui: il versamento di €500.000 del 18/4/2006 era un apporto in conto capitale (finalità di patrimonializzare la società), i versamenti a titolo di mutuo ammontavano a €319.700 e i prelievi complessivi pari a €344.608,40 includevano quindi €24.908,40 attingenti il capitale sociale (configurando bancarotta fraudolenta distrattiva) mentre il restante importo costituiva restituzione di mutui (bancarotta preferenziale) estinta per prescrizione. La Corte ha inoltre confermato che i dati contabili non contestati sono stati valutati coerentemente e che il dolo generico richiesto per la bancarotta distrattiva è integrato dalla consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sociale potevano arrecare danno ai creditori (non è necessaria l'intenzione specifica di causare il danno). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - artt. relativi alla bancarotta fraudolenta
La Corte ha applicato i principi della legge fallimentare distinguendo bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale in base alla natura della ragione creditoria soddisfatta (versamento in conto capitale vs mutuo/prestito).
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 219, co. 3
art. 219, co. 3, I. fall.
L'articolo è stato richiamato in relazione al riconoscimento di un'attenuante applicata in favore dell'imputato dalla Corte d'appello.
Codice civile - art. 2467
La disposizione su postergazione della restituzione dei conferimenti è stata usata per spiegare che i versamenti in conto capitale non producono un credito esigibile e sono assimilabili a capitale di rischio, giustificando la qualificazione come 'in conto capitale' e le relative conseguenze penali in caso di prelievo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5) - precedenti richiamati
Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021 (Provvisionato, Rv. 281872); Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024 (Rondinelli, Rv. 286623); altre pronunce indicate nella sentenza
La Corte ha fatto propria la linea giurisprudenziale secondo cui il trattamento differenziato dei prelievi dipende dalla natura del versamento (in conto capitale -> bancarotta distrattiva; mutuo/prestito -> bancarotta preferenziale) e ha richiamato la giurisprudenza per definire la prova del dolo necessario.
Massime di principio
- La qualificazione del versamento del socio (in conto capitale vs mutuo/prestito) è cruciale: i versamenti 'in conto capitale' non generano un credito esigibile e la loro restituzione in periodo di dissesto può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione; i versamenti qualificabili come mutuo/prestito costituiscono un credito chirografario e la loro restituzione può integrare bancarotta preferenziale.
- Per la Corte di legittimità il controllo sul cosiddetto "travisamento della prova" è limitato: non può rivedere le valutazioni di merito ma verificare se la trasposizione dei dati probatori nel ragionamento del giudice di merito sia esatta e decisiva; quindi deduzioni di mera rivalutazione delle prove in fatto sono inammissibili.
- Il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sociale possano arrecare danno ai creditori; non è necessaria l'intenzione specifica di causare il danno.
- La prescrizione può estinguere responsabilità per bancarotta preferenziale; pertanto, anche se la condotta materiale sussiste, il decorso dei termini può impedire la punibilità per quella fattispecie.
- La documentazione contabile e i verbali assembleari sono elementi centrali per stabilire la natura dei versamenti: verbali che attestano finalità 'a fondo perduto' o destinazione a riserva patrimoniale supportano la qualificazione come apporto in conto capitale.
- In situazioni analoghe, chi amministra una società deve evitare di effettuare restituzioni a soci qualificate come conferimenti o riserve patrimoniali durante fasi di difficoltà, poiché tali atti possono integrare reato anche se motivati come "recupero" di somme versate.
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