Sentenza n. 4075/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente in ordine all'atto di significazione e diffida per l'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 19, n.25 e n. 26, interposto dai ricorrenti mediante pec del 16.10.2025 e protocollato dal Comune di Arzano con n. 0034661 del 16.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Arzano sull'atto di significazione e diffida volto a ottenere l'accertamento dell'inottemperanza a ordinanze di demolizione e l'adozione degli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia del Comune rispetto alla diffida del 16 ottobre 2025, con la quale avevano sollecitato l'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. 19, 25 e 26 del 9 marzo 2025, mediante verbale di constatazione, nonché l'adozione dei provvedimenti consequenziali, compresa l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle aree di sedime ai sensi dell'art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il Comune, nel corso del giudizio, ha riferito che l'ordinanza n. 25/2025 era stata integralmente eseguita; che il procedimento relativo all'ordinanza n. 19/2025 era in corso di riesame d'ufficio, poiché le opere sarebbero state erroneamente qualificate come nuova costruzione anziché come parziali difformità; e che, quanto all'ordinanza n. 26/2025, stava predisponendo l'atto di acquisizione gratuita relativamente a una stanza, mentre per altri manufatti oggetto di istanza di condono, definitivamente respinta, avrebbe adottato una nuova ordinanza di demolizione. I ricorrenti non hanno contestato tali sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile limitatamente all'ordinanza n. 25/2025, poiché il Comune ha dimostrato l'integrale demolizione del manufatto e quindi il venir meno dell'interesse a ottenere l'accertamento dell'inottemperanza. Per il resto ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di concludere con un provvedimento espresso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il procedimento avviato dalla diffida in relazione alle ordinanze n. 19/2025 e n. 26/2025. Il giudice ha affermato che il dovere generale di concludere il procedimento e il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi impongono all'amministrazione di dare effettiva attuazione alle proprie ordinanze, comprese quelle di demolizione, anche quando l'ordine sia già stato emanato ma non integralmente eseguito. L'obbligo di provvedere non impedisce al Comune di riesaminare d'ufficio i propri atti e di adottare le determinazioni conseguenti ove li ritenga illegittimi. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha previsto la possibilità di nominare, su istanza dei ricorrenti, un commissario ad acta. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori se dovuti, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata, non essendo a quest'ultima imputabile il silenzio.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Al dovere di concludere il procedimento
L'amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato, anche a seguito di un'istanza volta all'esercizio di poteri repressivi in materia edilizia.
art. 21-quater l. 241/1990
i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente
La disposizione, letta congiuntamente all'art. 2, comma 1, configura un potere-dovere dell'amministrazione di dare effettiva attuazione ai propri provvedimenti, direttamente e coattivamente, senza necessità di un previo titolo esecutivo giudiziale.
art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
Decorso il termine per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione, l'amministrazione deve accertare l'inottemperanza e adottare gli atti conseguenti previsti dalla disciplina edilizia, inclusa, ricorrendone i presupposti, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La qualificazione delle opere come parziali difformità, anziché come nuova costruzione, può giustificare il riesame d'ufficio dell'ordinanza precedentemente adottata, senza escludere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
Massime di principio
- L'amministrazione ha il dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato da un'istanza diretta a sollecitare l'esercizio di poteri repressivi in materia edilizia, anche quando un'ordinanza di demolizione sia già stata emanata ma non sia stata integralmente eseguita.
- Il dovere di provvedere sull'istanza di esecuzione di un'ordinanza di demolizione deriva dalla combinazione dell'obbligo generale di conclusione del procedimento e del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi: decorso il termine assegnato per la demolizione, il Comune deve accertare l'eventuale inottemperanza e adottare gli atti conseguenti.
- L'obbligo di concludere il procedimento non impedisce all'amministrazione di riesaminare d'ufficio un'ordinanza di demolizione e, ove ne ravvisi l'illegittimità, di adottare le determinazioni conseguenti; il riesame, tuttavia, deve essere definito con un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice.
- Se nel corso del giudizio l'amministrazione dimostra l'integrale esecuzione dell'ordinanza di demolizione oggetto della diffida, viene meno l'interesse alla decisione su quella specifica posizione e il ricorso è improcedibile limitatamente ad essa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →