Cassazione Penale, Sentenza n. 25122/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la ricalcolazione del quantum degli aumenti sanzionatori relativi a due aggravanti considerate in primo grado (danno patrimoniale di rilevante gravità e pluralità di violazioni/continuazione fallimentare), denunciando mancata e insufficiente motivazione sulla misura degli aumenti. In particolare ha sostenuto che, venendo meno in appello una delle aggravanti (per prescrizione), l'incremento residuo avrebbe dovuto essere rideterminato assumendo che i due aumenti fossero stati di pari entità e quindi dimezzando il precedente aumento unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la scelta della Corte territoriale di scorporare gli aumenti e di attribuire maggiore incidenza all'aggravante ad effetto speciale (danno patrimoniale rilevante), che va calcolata prima e secondo la specifica regola (incremento fino alla metà), applicando poi l'aumento per l'aggravante comune. La Corte ha inoltre osservato che non poteva essere assunto che le due aggravanti avessero lo stesso peso in assenza di chiara indicazione precedente e che la riconsiderazione operata in appello era adeguatamente motivata e conforme alla giurisprudenza. Conseguentemente è stata confermata la pena così ricalcolata (pena base 4 anni, con aumento per la sola aggravante residua fino a 4 anni e 9 mesi, quindi ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 2) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
art. 216, art. 217, art. 219, art. 223, art. 224
Norme che disciplinano i delitti di bancarotta e le relative aggravanti; in particolare l'art. 219 (danno patrimoniale di rilevante gravità) è stata ritenuta aggravante ad effetto speciale e l'art. 217 (bancarotta semplice) è stata dichiarata estinta per prescrizione in sede di appello.
Codice penale
Richiamata dalla difesa per sostenere l'ordine di applicazione degli aumenti (prima l'aggravante ad effetto speciale e poi quella comune). La Corte conferma la corretta applicazione della regola (prima l'aggravante a effetto speciale).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 (Morales); Sez. 2, n. 46210 del 03/10/2023 (Xaka Fatbardh)
Richiamati come principi di diritto: Morales per i limiti della reformatio in peius e la possibilità di riconsiderare gli elementi autonomi della pena in appello; Xaka per la modalità corretta di computo della pena quando è presente un'aggravante ad effetto speciale.
Massime di principio
- Quando coesistono più aggravanti e una di esse è ad effetto speciale (incremento fino alla metà), questa va applicata e calcolata prima delle aggravanti comuni, che vanno poi calcolate successivamente.
- Se in appello viene esclusa una delle aggravanti (es. per prescrizione), non è automatico ridurre l'aumento residuo in proporzione aritmetica rispetto all'aumento unitario precedentemente operato: occorre verificare la misura effettiva attribuita a ciascuna circostanza, e il giudice d'appello può legittimamente riassegnare i pesi purché motivi adeguatamente la nuova quantificazione.
- Il divieto di reformatio in peius, nell'ipotesi in cui ricorra solo l'imputato, non impedisce al giudice d'appello di riconsiderare gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, a condizione che la riconsiderazione sia debitamente motivata e non comporti un peggioramento ingiustificato della posizione dell'imputato.
- La difesa ha interesse a chiedere espressamente in sede di merito lo scorporo e la quantificazione degli aumenti relativi a ciascuna aggravante: la mancata contestazione tempestiva può indebolire l'impugnazione successiva per vizio di motivazione.
- La Corte di legittimità valuta la correttezza del metodo di calcolo e la motivazione adottata dal giudice di merito; una rinnovata distribuzione delle incidenze aggravanti è ammissibile se la motivazione dimostra la coerenza logica e il rispetto dei criteri legali.
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