Cassazione Penale, Sentenza n. 50269/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedimento per impossessamento di energia elettrica (furto con aggravanti) commesso in Carlentini tra il 14.10.2010 e il 13.10.2015. Dopo la modifica normativa (d.lgs. 150/2022, art.85) il termine per la proposizione della querela è decorso senza che la parte offesa avesse presentato querela; in udienza il Pubblico Ministero ha chiesto la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (art. 625 n.7 c.p.) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha ritenuto tardiva tale contestazione in relazione al termine per la querela e ha dichiarato "non doversi procedere" ai sensi degli artt. 129 e 529 c.p.p. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge, sostenendo che il giudice non poteva precludere la contestazione suppletiva del P.M. ex artt. 516-517 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato il Tribunale per aver equiparato il termine di procedibilità (regime di procedibilità a querela) alla prescrizione, rilevando che si tratta di istituti diversi. La Corte ha affermato che il Pubblico Ministero era legittimato (e tenuto) a effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., che può cambiare il regime di procedibilità del reato. Il giudice del merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulla imputazione così rimodulata e non poteva sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione per presunta tardività. Per la nullità derivante da tale rifiuto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione perché si pronunci sul capo d'imputazione modificato.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal Tribunale quale norma per dichiarare "non doversi procedere"; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione dell'art.129 non giustificava il sindacato del giudice sulla tempestività della contestazione suppletiva del P.M.
art. 529 c.p.p.
Richiamato dal Tribunale in relazione alla pronuncia di non doversi procedere; la Corte ha annullato la decisione ritenendo che il giudice non potesse estromettere il P.M. dall'atto di contestazione suppletiva
art. 85 d.lgs. 150/2022
Ha introdotto il termine per la proposizione della querela per alcune fattispecie; il Tribunale aveva considerato decorso il termine come causa di improcedibilità, ma la Corte ha chiarito che il decorso del termine per la querela non impedisce al P.M. di formulare contestazioni suppletive che mutino il regime di procedibilità
art. 516 c.p.p.
Norma che disciplina la modifica dell'imputazione nel dibattimento; interpretata dalla Corte come potestà del P.M. di adeguare l'imputazione in dibattimento senza limiti temporali strettamente connessi alla sorgente degli elementi probatori
art. 517 c.p.p.
Norma sulle contestazioni suppletive (es. circostanze aggravanti); la Corte ha affermato che il P.M. ha il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva nel dibattimento, potendo questa incidere anche sul regime di procedibilità
art. 112 Cost.
Riferita per il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che sostiene l'obbligo del P.M. di esercitare e, se necessario, adeguare l'azione penale
artt. 178 e 179 c.p.p.
Richiamati in tema di nullità derivante dalla illegittima elisione della contestazione suppletiva da parte del giudice; la Corte ha ritenuto sussistere una nullità assoluta ordinaria che giustifica l'annullamento
Corte costituzionale, sentenza n. 139/2015
Richiamata per la considerazione secondo cui la contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità e sulla sanzione; utile a riconoscere la possibilità di contestazioni suppletive anche quando gli elementi erano già noti
Sez. Unite, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Principio che la modifica dell'imputazione o la contestazione di nuove circostanze in dibattimento non è soggetta a limiti temporali rigidi e può essere esercitata per evitare dispersione degli elementi utili al giusto processo; conferma la legittimità delle contestazioni suppletive del P.M.
Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023
Pronuncia della stessa Corte che ha ammesso la possibilità di modificare l'imputazione in udienza con contestazione di aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche dopo il decorso del termine di querela, confermando il dovere del P.M. di esercitare l'azione per il fatto correttamente circostanziato
Massime di principio
- Il termine per la proposizione della querela (regime di procedibilità) e la prescrizione sono istituti distinti e non possono essere equiparati: il decorso del termine di querela non impedisce automaticamente le contestazioni suppletive del P.M. in dibattimento
- Il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., ha il potere-dovere di effettuare contestazioni suppletive (comprese circostanze aggravanti) nel corso del dibattimento, anche se gli elementi che le giustificano erano già noti al momento dell'esercizio dell'azione
- Il giudice del merito non può sindacare preventivamente la legittimità o la tempestività della contestazione suppletiva quando questa venga formulata in dibattimento: deve invece pronunciarsi sulla imputazione così rimodulata e decidere sulla responsabilità penale
- Se il giudice illegittimamente preclude al P.M. la formulazione di una contestazione suppletiva, ciò può determinare una nullità idonea ad attribuire alla sentenza impugnata l'annullamento in Cassazione
- La contestazione suppletiva può mutare il regime di procedibilità del reato (da procedibile a querela a procedibile d'ufficio) e, in tale ipotesi, il P.M. è tenuto a proseguire l'azione per il fatto correttamente circostanziato
- Pur riconoscendo la legittimità della contestazione suppletiva, devono essere sempre garantiti i diritti di difesa dell'imputato (termine per preparare la difesa, richiesta di acquisizione di prove, eventuali rimedi procedurali previsti dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale)
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