Cassazione Civile, Ordinanza n. 05109/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato tardiva la sua opposizione contro una cartella di pagamento emersa da estratto di ruolo, relativa a infrazioni del codice della strada. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione senza considerare che, oltre alla dedotta omessa notifica delle cartelle indicate nell'estratto di ruolo, era stata eccepita anche la prescrizione della pretesa creditoria. Dalla ricostruzione accolta dalla Corte, però, l'azione era diretta in sostanza contro l'estratto di ruolo e solo mediatamente contro la cartella ivi indicata. La Corte ha rilevato che, per effetto dell'art. 3-bis d.l. 146/2021, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio all'immediata tutela giurisdizionale. Nel caso concreto tale pregiudizio non era stato né allegato né provato, con conseguente difetto di interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente e dirimente il difetto di interesse ad agire, perché la domanda era inammissibile in quanto proposta avverso l'estratto di ruolo, atto non impugnabile salvo specifiche ipotesi non dedotte né dimostrate. Per questo ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., affermando che la causa non poteva essere iniziata. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito in ragione del sopravvenuto mutamento normativo e non ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa delle intimate. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione sul punto, perché decide sulla base dell'inammissibilità originaria della domanda e del difetto di interesse ad agire.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione specifica, reputando assorbente il difetto di impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 615 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non approfondisce il merito dell'opposizione esecutiva, poiché dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta contro l'estratto di ruolo.
art. 617 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la decisione si concentra sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e non sulla qualificazione dell'opposizione.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Richiamato dalla sentenza impugnata per ritenere tardiva l'opposizione, ma la Corte di cassazione supera tale ratio, affermando che il problema preliminare è l'inammissibilità della domanda contro l'estratto di ruolo e il difetto di interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. 146/2021
La Corte lo considera norma sopravvenuta, applicabile ai processi pendenti, che specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 12 d.P.R. 602/1973
Come novellato, prevede il comma 4-bis che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in casi tassativi di concreto pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
È uno dei casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può essere immediatamente impugnata per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
È uno dei riferimenti normativi che individuano il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo in relazione ai pagamenti dovuti da soggetti pubblici.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato per delimitare i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriormente dovuto in presenza dei presupposti di cui al comma 1-quater.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi specifici che la legge collega alla necessità di una tutela immediata.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta, che concretizza l'interesse ad agire e si applica anche ai giudizi pendenti.
- Il difetto di interesse ad agire, quale condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta l'inammissibilità della domanda originaria.
- Quando la causa non poteva essere iniziata per difetto originario di interesse o di proponibilità dell'azione, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio.
- La mera deduzione della mancata notifica della cartella o della prescrizione del credito non basta, di per sé, a rendere impugnabile l'estratto di ruolo, se non è allegato il pregiudizio concreto richiesto dalla legge.
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