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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21102/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione del fatto o della responsabilità, ma è stato escluso il sindacato di legittimità sui motivi proposti per la loro natura sostanzialmente meritoria e ripetitiva rispetto ai motivi già esaminati in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per il reato contestato. Il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 424 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis c.p., invocando la causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e non a evidenziare specifici travisamenti della prova; il secondo è stato ritenuto indeducibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua, specie quanto alle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    La norma è richiamata solo come oggetto della censura difensiva; la Corte osserva che non è consentito in cassazione dedurre un vizio motivazionale che miri a una nuova valutazione della prova invece di indicare specifici travisamenti.

  • art. 131 bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione già ritenuta adeguata; il motivo di ricorso che ne chiede il riconoscimento è stato dichiarato indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già disattese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di motivazione: il ricorso deve indicare specifici travisamenti della prova e non proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con le concrete ragioni ostative evidenziate nella sentenza di merito; se la censura si risolve in una mera reiterazione di doglianze già respinte, è inammissibile o comunque indeducibile in cassazione.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e motivato in modo non manifestamente illogico le questioni di fatto e di diritto sollevate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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