Cassazione Penale, Sentenza n. 29176/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. per l'illegittimità della confisca della somma di denaro ritenuta provento dell'attività criminosa. Il ricorrente, condannato per detenzione di cocaina finalizzata alla cessione, deduce l'assenza di un collegamento eziologico diretto e immediato tra il reato contestato (mero illecito possesso) e il denaro sequestrato, sostenendo che la mera detenzione non genera un vantaggio economico direttamente riconducibile alla condotta e che, quindi, la somma non può configurarsi come profitto del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la confisca disposta con il patteggiamento perché: il patteggiamento non può introdurre una misura di sicurezza non prevista dalla legge; per la confisca del profitto ex art. 240 c.p. e per la confisca prevista dall'art. 73, comma 7‑bis DPR 309/1990 è necessario il nesso di diretta e immediata derivazione causale tra reato e somma confiscata; nel caso di mera detenzione tale nesso non sussiste. Quanto alla confisca “allargata” di cui all'art. 240‑bis c.p. (richiamata dall'art. 85‑bis DPR 309/1990), questa è possibile solo se sono provati i requisiti di sproporzione e la mancanza di giustificazioni sulla provenienza, con obbligo motivazionale specifico sull'analisi patrimoniale; tale valutazione non può essere sostituita dall'accordo delle parti. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono rimessi al Tribunale di Torino per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il controllo della Corte sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; quadro giuridico per il ricorso contro il patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; la Corte precisa che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. non possono essere introdotte misure di sicurezza o di confisca non previste dalla legge o non adeguatamente motivate.
art. 240 cod. pen.
Regola la confisca del profitto del reato: applicabile quando sussiste un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato; non applicabile se manca tale nesso (es. mera detenzione).
art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990
Prevede, in caso di condanna o patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, l'ordine di confisca delle cose che siano profitto o prodotto del reato o, se non possibile, la confisca di beni corrispondenti a tale profitto; richiede il nesso tra bene e reato e non si applica automaticamente alla mera detenzione senza adeguata motivazione.
art. 85‑bis d.P.R. n. 309/1990
Rinvio all'art. 240‑bis c.p. per l'applicazione della confisca per sproporzione anche nei reati in materia di stupefacenti.
art. 240‑bis cod. pen.
Prevede la confisca per sproporzione (cd. confisca allargata) quando il condannato dispone di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività e non giustifica la provenienza; è misura obbligatoria a seguito di condanna per i reati elencati, ma richiede un obbligo istruttorio e motivazionale preciso su sproporzione e tempi.
Massime di principio
- Il patteggiamento non può introdurre o sostituire accertamenti che la legge richiede per misure di sicurezza o confische: il giudice deve motivare i presupposti di legge indipendentemente dall'accordo delle parti.
- Per la confisca del profitto ex art. 240 c.p. è imprescindibile il nesso di diretta e immediata derivazione tra reato e bene: se manca (es. mera detenzione senza elementi di vendita), la confisca non è legittima.
- Nei reati in materia di stupefacenti la confisca ordinaria è regolata dall'art. 73 DPR 309/1990 comma 7‑bis; tuttavia, anche qui il nesso causale deve essere provato o, in mancanza, non si può confiscare il denaro sulla base del solo ritrovamento.
- La confisca per sproporzione (art. 240‑bis c.p.) può essere applicata anche ai reati di droga ma solo se sono accertati la sproporzione tra beni e redditi, l'assenza di giustificazioni credibili e deve risultare una ragionevolezza temporale tra acquisizione dei beni e reato; serve specifica istruttoria e motivazione.
- L'onere di provare la provenienza illecita o la sproporzione e di collegare temporalmente e patrimonialmente i beni al reato incombe sul giudice: l'accordo tra parti non può supplire a tale accertamento.
- In situazioni analoghe, se il reato contestato è mera detenzione di stupefacenti, l'operatore deve valutare se vi sono elementi che ricondurranno il denaro a operazioni di vendita o se sussistono gli estremi della sproporzione; in assenza di tali elementi, la confisca è da escludere.
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