Ordinanza n. 1140/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato recato da una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, n. 118 del 5 febbraio 2025. Ai fini dell’esecuzione, la ricorrente ha notificato il titolo alla sede reale del Ministero, ma non risulta agli atti la notificazione tramite l’indirizzo PEC ministeriale specificamente indicato per la ricezione degli atti. La ricorrente ha prodotto uno screenshot del sito istituzionale relativo alla piattaforma Carta del docente, dal quale emergerebbe un avviso sulle modalità di invio delle istanze, precisando che, qualora la sentenza fosse già stata trasmessa al Ministero, non sarebbe stato necessario reinviarla. La questione istruttoria riguarda quindi l’idoneità della notificazione effettuata presso la sede reale dell’amministrazione e l’eventuale sufficienza della precedente trasmissione del titolo, in relazione al permanere dell’interesse alla decisione dell’istanza esecutiva.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l’istanza di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione intimata chiarimenti sull’avviso pubblicato sul sito della piattaforma Carta del docente, per verificare se, alla luce di tale avviso, la notificazione del titolo presso la sede reale del Ministero debba ritenersi sufficiente, anche in assenza della notificazione all’indirizzo PEC ministeriale indicato. Ha disposto che il Ministero fornisca tali chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026; la segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza anche al Ministero non costituito e all’Ufficio scolastico regionale competente.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 65 c.p.a. quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione dell’incombente istruttorio volto ad acquisire chiarimenti dall’amministrazione prima della decisione sull’istanza di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando sia controversa l’idoneità della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e tale questione possa incidere sul permanere dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un incombente istruttorio chiedendo all’amministrazione chiarimenti sulle modalità di trasmissione e ricezione del titolo.
- La verifica della rituale notificazione del titolo all’amministrazione può richiedere l’esame delle modalità operative indicate dalla stessa amministrazione nei propri canali istituzionali, quando tali indicazioni siano rilevanti per stabilire se una trasmissione già effettuata renda superfluo un ulteriore invio.
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