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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39275/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli relativa a condanne per lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso era conseguente a una rinuncia a tutti i motivi di appello, salvo quello sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per continuazione, cioè nell'ambito di un concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. La Corte rileva però che non risultava dedotto alcuno dei motivi consentiti in cassazione: non possono essere fatti valere i motivi rinunciati, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né i vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa. Per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. La decisione si fonda sul fatto che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riesaminare motivi rinunciati né doglianze sulla pena che non integrino illegalità della stessa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del concordato sui motivi di appello, con rinuncia a tutti i motivi salvo quelli sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per continuazione

  • art. 129 c.p.p.

    le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione quando i motivi siano stati rinunciati nel concordato

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione successivo a un concordato sui motivi di appello, non possono essere riproposte le doglianze relative ai motivi espressamente rinunciati in sede di appello.
  • La censura sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione se si colloca nell'ambito di motivi di appello rinunciati nel concordato.
  • I vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono deducibili in cassazione solo quando la pena sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o difforme da quella prevista dalla legge; non basta contestarne la mera determinazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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