Sentenza n. 356/2026 - Perugia, Sezione 1
per il risarcimento dei danni materiali, morali e da mancato godimento, determinati dalla procedura espropriativa illegittima intrapresa dal Comune di Gubbio, per assenza del decreto di esproprio, relativamente ai terreni di proprietà dei ricorrenti censiti al foglio di mappa 196, part. 153, qualità classe bosco alto 2; foglio 196, part. 321, qualità classe seminativo 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta espropriativa e occupazione illegittima dei terreni, mai seguita dall'emanazione del decreto di esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR la domanda risarcitoria, a seguito della declinatoria parziale di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Perugia, chiedendo il risarcimento del valore venale delle particelle 153 e 321, del danno non patrimoniale e del mancato godimento dei terreni, sostenendo che la procedura espropriativa avviata dal Comune non si fosse conclusa con un decreto di esproprio. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità della riassunzione, il giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza civile del 2003 resa tra il Comune e la dante causa dei ricorrenti, il difetto di legittimazione attiva e, in subordine, l'usucapione. Ha inoltre contestato le singole voci di danno, l'utilizzabilità di un documento prodotto dai ricorrenti e chiesto la condanna per lite temeraria. I ricorrenti hanno replicato sostenendo che la domanda riguardasse soltanto le cosiddette aree relitte non comprese nel precedente risarcimento e hanno chiesto una nuova CTU e l'acquisizione di ulteriore documentazione comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per l'esistenza di un precedente giudicato esterno, ritenendo assorbente tale eccezione rispetto a quella di irricevibilità. La sentenza civile del 2003 aveva accertato l'occupazione acquisitiva dei terreni in favore del Comune e aveva risarcito integralmente la proprietaria originaria per la perdita della proprietà. Il giudicato è stato ritenuto opponibile ai ricorrenti ai sensi dell'art. 2909 c.c., in quanto aventi causa dalla precedente proprietaria. Il Collegio ha ravvisato identità sostanziale della causa petendi e del petitum: la domanda attuale mirava ancora al risarcimento della perdita delle particelle 153 e 321, già comprese nel precedente giudizio, incluse le aree relitte. La CTU espletata nel precedente giudizio di riassunzione davanti al Tribunale ordinario è stata valorizzata come argomento di prova ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.p.a. e ha confermato che le intere particelle erano state considerate nelle precedenti stime e liquidazioni. È stata quindi respinta la richiesta di una nuova CTU e di ulteriori acquisizioni documentali, perché irrilevanti rispetto alla portata del giudicato. È stata invece respinta la domanda del Comune di condanna per lite temeraria, non essendo stata provata una condotta originariamente connotata da mala fede o colpa grave. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, senza estendersi ai terzi
Il giudicato civile produce effetti anche nei confronti degli aventi causa della parte originaria; pertanto, gli acquirenti dei terreni sono vincolati dall'accertamento contenuto nella sentenza resa nei confronti della loro dante causa.
art. 11, comma 6, c.p.a.
nel giudizio riproposto avanti al giudice amministrativo le prove raccolte nel processo avanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova
Il giudice amministrativo può valorizzare, come argomenti di prova, le risultanze istruttorie formatesi nel precedente processo davanti al giudice privo di giurisdizione.
art. 26, comma 2, c.p.a.
La condanna per lite temeraria richiede un accertamento concreto e specificamente motivato di mala fede o colpa grave; non consegue automaticamente alla soccombenza.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La disposizione era stata invocata dai ricorrenti per ottenere una liquidazione mediante fissazione dei criteri e formulazione di una proposta risarcitoria, ma la domanda è stata ritenuta inammissibile per giudicato esterno.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
I ricorrenti lo avevano indicato come parametro per la quantificazione del danno patrimoniale, non patrimoniale e da mancato godimento; il giudice non ha esaminato nel merito tali criteri, stante l'effetto preclusivo del giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato civile reso in materia di occupazione acquisitiva, che abbia accertato l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'amministrazione e liquidato il risarcimento in favore del proprietario originario, è opponibile anche all'acquirente successivo del bene quale avente causa ai sensi dell'art. 2909 c.c.
- L'acquirente successivo non può chiedere un nuovo risarcimento per la perdita della proprietà di un bene già riconosciuta e risarcita al precedente proprietario, poiché il giudicato esclude sia la titolarità del diritto dominicale trasferito sia i presupposti costitutivi della nuova pretesa risarcitoria.
- L'efficacia preclusiva del giudicato esterno non è limitata alle sole porzioni direttamente occupate dall'opera pubblica quando il precedente giudizio e le relative risultanze istruttorie abbiano ricompreso anche le aree relitte, rendendole parte dell'oggetto dell'accertamento e della liquidazione.
- Nel giudizio amministrativo riproposto dopo una declinatoria di giurisdizione, le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.p.a.; tale facoltà consente di utilizzare anche una CTU precedente per delimitare l'oggetto materiale già coperto dal giudicato.
- La condanna per lite temeraria non è automatica in caso di soccombenza, ma richiede la prova concreta e una motivazione specifica circa la mala fede o la colpa grave della parte, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda o nella macroscopica violazione dell'ordinaria diligenza.
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