Sentenza n. 2595/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensiva, delle note dell'Asl Napoli 3 Sud prot. 009663, 0009676, 0009684, 00009701, tutte del 16/01/2023 nonché delle note Asl Napoli 3 Sud prot. 0158733, 0158686, 0158677, 0158664 tutte del 22/12/2022 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o ad esse consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note con cui l'ASL ha comunicato la chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo-contabile relativo agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, concernente la regressione tariffaria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato le note dell'ASL relative al recupero del saldo amministrativo-contabile per prestazioni erogate negli anni 2013-2016, deducendo la lesione del legittimo affidamento per il notevole lasso di tempo intercorso tra le annualità di riferimento e le richieste di pagamento, nonché il difetto di motivazione, non essendo comprensibili le ragioni della pretesa creditoria. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto meramente patrimoniale di dare-avere relativo alla regressione tariffaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la debenza dei corrispettivi e le modalità temporali e operative della regressione tariffaria applicata alla struttura accreditata, non l'esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria. Gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito dell'ASL e la contestazione investe soltanto il come e il quando della regressione, senza mettere in discussione i presupposti atti regionali di programmazione e determinazione dei tetti di spesa, né la ripartizione delle risorse o l'esercizio della discrezionalità amministrativa. La circostanza che siano state impugnate alcune delibere regionali di determinazione della regressione tariffaria non modifica la conclusione, poiché le censure non riguardano il contenuto della programmazione sanitaria. Neppure rileva che gli atti siano stati adottati all'esito di un procedimento amministrativo, poiché la forma procedimentale non incide sulla natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali
La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, riconducibili a un rapporto di dare-avere e prive di esercizio di poteri autoritativi per la tutela di interessi generali.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto ... entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono conservati gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio indicato.
Massime di principio
- Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi o le modalità e i tempi del recupero, senza contestare l'esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti relativi a concessioni e servizi pubblici non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, nelle quali la posizione delle parti è riconducibile allo schema obbligo-pretesa e non viene in rilievo un potere discrezionale o autoritativo dell'amministrazione per la tutela di interessi generali.
- La forma procedimentale dell'azione amministrativa non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa: anche un atto adottato all'esito di un procedimento può incidere su una posizione di diritto soggettivo e rientrare nella giurisdizione ordinaria se la controversia concerne soltanto il rapporto patrimoniale sottostante.
- L'impugnazione di atti relativi alla regressione tariffaria non radica la giurisdizione amministrativa quando le censure non investono il tetto di spesa, la capacità operativa massima, la ripartizione delle risorse o altri profili della programmazione sanitaria, ma soltanto il recupero contabile dei corrispettivi.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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