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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12150/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983) relativa al periodo gennaio-ottobre 2012. Il ricorrente deduce: 1) mancanza di specificità sulla determinazione della soglia annua di punibilità di Euro 10.000; 2) carenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere amministratore di una società e non titolare della "ditta" contestata e di non avere la prova della conoscenza della raccomandata INPS; 3) insufficienza dell'elemento oggettivo (asserito mancato pagamento delle retribuzioni); 4) mancata applicazione dell'art. 54 c.p. per lo stato di crisi aziendale; 5) estinzione del reato per prescrizione alla data del 31/08/2021 tenuto conto delle sospensioni processuali e del periodo COVID.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e congetturali: il periodo di omissione accertato nei gradi di merito ammontava complessivamente a circa Euro 25.000 (gennaio-ottobre 2012), e l'ipotesi difensiva che la maggior parte riguardasse la scadenza di gennaio è stata considerata priva di elementi di riscontro. La doglianza circa la qualità soggettiva (ditta vs società) è stata giudicata eccentrica rispetto all'imputazione e priva di prove concrete; l'esistenza delle denunce contributive documentate conferma l'oggettività dell'omesso versamento. Quanto allo stato di crisi, la Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l'omesso versamento è reato a dolo generico e può sussistere anche se il datore di lavoro, in crisi, decide di privilegiare il pagamento di salari o altri oneri. Sulla prescrizione la Corte ha escluso l'estinzione: la recidiva reiterata contestata (certificata) ha aumentato i termini prescrizionali fino a 10 anni e le sospensioni (rinvii richiesti dalla difesa e periodo COVID) hanno impedito la maturazione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 463 del 1983 (conv. in L. n. 638 del 1983)

    Norma sanzionatoria dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per omissioni documentate nel periodo indicato, con superamento della soglia annua di punibilità.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile giustificazione per lo stato di crisi aziendale; la Corte però ha escluso l'applicabilità in assenza di prove che l'evento fosse inevitabile e che il cultore dell'atto fosse l'unica via, ribadendo che la scelta di dare priorità ad altri pagamenti non esclude il dolo generico richiesto dal reato.

  • art. 2, comma 1-quater (riferimento normativo legato alla sospensione dei termini per COVID)

    Citato nel quadro della valutazione della prescrizione: la Corte ha tenuto conto delle sospensioni legate al periodo emergenziale ma ha ritenuto comunque non maturata la prescrizione a causa dell'allungamento dei termini derivante dalla recidiva e dalle ulteriori sospensioni processuali.

Massime di principio

  • Le censure generiche o congetturali in cassazione, prive di dati concreti e verificabili, rischiano l'inammissibilità: occorre fornire elementi specifici che mettano in dubbio la motivazione dei giudici di merito.
  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute l'elemento soggettivo è di tipo doloso generico; il problema economico dell'impresa non è di per sé esimente: il datore di lavoro ha l'onere di ripartire le risorse in modo da adempiere agli obblighi contributivi quando procede al pagamento delle retribuzioni.
  • Per contestare il superamento della soglia annua di punibilità è necessario produrre prove contabili puntuali (denunce contributive, documenti bancari, scadenziari) che dimostrino l'esatto periodo e l'importo degli omessi versamenti.
  • La qualificazione soggettiva (titolarità ditta individuale vs cariche in società) deve essere documentata con atti societari e riscontri processuali: asserzioni generiche non sono efficaci contro valutazioni conformi dei giudici di merito.
  • La prescrizione può essere significativamente allungata dalla ricorrenza di aggravanti soggettive (es. recidiva) e dalle sospensioni processuali (rinvii richiesti dalle parti, periodi emergenziali). Chi invoca la prescrizione deve calcolare e documentare con precisione i termini applicabili e le eventuali sospensioni.

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