Cassazione Penale, Sentenza n. 12150/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983) relativa al periodo gennaio-ottobre 2012. Il ricorrente deduce: 1) mancanza di specificità sulla determinazione della soglia annua di punibilità di Euro 10.000; 2) carenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere amministratore di una società e non titolare della "ditta" contestata e di non avere la prova della conoscenza della raccomandata INPS; 3) insufficienza dell'elemento oggettivo (asserito mancato pagamento delle retribuzioni); 4) mancata applicazione dell'art. 54 c.p. per lo stato di crisi aziendale; 5) estinzione del reato per prescrizione alla data del 31/08/2021 tenuto conto delle sospensioni processuali e del periodo COVID.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e congetturali: il periodo di omissione accertato nei gradi di merito ammontava complessivamente a circa Euro 25.000 (gennaio-ottobre 2012), e l'ipotesi difensiva che la maggior parte riguardasse la scadenza di gennaio è stata considerata priva di elementi di riscontro. La doglianza circa la qualità soggettiva (ditta vs società) è stata giudicata eccentrica rispetto all'imputazione e priva di prove concrete; l'esistenza delle denunce contributive documentate conferma l'oggettività dell'omesso versamento. Quanto allo stato di crisi, la Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l'omesso versamento è reato a dolo generico e può sussistere anche se il datore di lavoro, in crisi, decide di privilegiare il pagamento di salari o altri oneri. Sulla prescrizione la Corte ha escluso l'estinzione: la recidiva reiterata contestata (certificata) ha aumentato i termini prescrizionali fino a 10 anni e le sospensioni (rinvii richiesti dalla difesa e periodo COVID) hanno impedito la maturazione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 463 del 1983 (conv. in L. n. 638 del 1983)
Norma sanzionatoria dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per omissioni documentate nel periodo indicato, con superamento della soglia annua di punibilità.
art. 54 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile giustificazione per lo stato di crisi aziendale; la Corte però ha escluso l'applicabilità in assenza di prove che l'evento fosse inevitabile e che il cultore dell'atto fosse l'unica via, ribadendo che la scelta di dare priorità ad altri pagamenti non esclude il dolo generico richiesto dal reato.
art. 2, comma 1-quater (riferimento normativo legato alla sospensione dei termini per COVID)
Citato nel quadro della valutazione della prescrizione: la Corte ha tenuto conto delle sospensioni legate al periodo emergenziale ma ha ritenuto comunque non maturata la prescrizione a causa dell'allungamento dei termini derivante dalla recidiva e dalle ulteriori sospensioni processuali.
Massime di principio
- Le censure generiche o congetturali in cassazione, prive di dati concreti e verificabili, rischiano l'inammissibilità: occorre fornire elementi specifici che mettano in dubbio la motivazione dei giudici di merito.
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute l'elemento soggettivo è di tipo doloso generico; il problema economico dell'impresa non è di per sé esimente: il datore di lavoro ha l'onere di ripartire le risorse in modo da adempiere agli obblighi contributivi quando procede al pagamento delle retribuzioni.
- Per contestare il superamento della soglia annua di punibilità è necessario produrre prove contabili puntuali (denunce contributive, documenti bancari, scadenziari) che dimostrino l'esatto periodo e l'importo degli omessi versamenti.
- La qualificazione soggettiva (titolarità ditta individuale vs cariche in società) deve essere documentata con atti societari e riscontri processuali: asserzioni generiche non sono efficaci contro valutazioni conformi dei giudici di merito.
- La prescrizione può essere significativamente allungata dalla ricorrenza di aggravanti soggettive (es. recidiva) e dalle sospensioni processuali (rinvii richiesti dalle parti, periodi emergenziali). Chi invoca la prescrizione deve calcolare e documentare con precisione i termini applicabili e le eventuali sospensioni.
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