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Sentenza

Sentenza n. 7468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02179/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202606039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego del Comune di Procida del 31 ottobre 2025 dell’accesso al fascicolo edilizio relativo all’immobile confinante, richiesto sia come accesso documentale difensivo sia come accesso civico generalizzato; in appello era impugnata la sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 2179/2026 che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria dell’immobile confinante ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di rilascio di copia dell’intero fascicolo edilizio relativo all’immobile di proprietà del controinteressato. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, travisamento e illogicità, sostenendo che la propria legittimazione all’accesso, fondata sulla proprietà confinante e sul collegamento della documentazione con la tutela dei propri interessi, è autonoma e personale e non viene meno perché il coniuge aveva già ottenuto documenti analoghi; ha contestato che il rapporto di coniugio e la coabitazione consentissero di presumere la sua conoscenza della documentazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990, erronea qualificazione dell’istanza come reiterativa e omessa valutazione delle sopravvenienze, affermando che sarebbero state presentate nuove pratiche e realizzati ulteriori interventi edilizi e che il Comune avrebbe dovuto svolgere adeguati accertamenti. Ha inoltre censurato l’esclusione dell’accesso civico generalizzato, sostenendo che esso è autonomo e cumulabile con l’accesso documentale anche in presenza di un interesse personale e che il Comune non aveva adottato una distinta determinazione né valutato i limiti dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013. Il controinteressato ha replicato che le istanze del coniuge erano state accolte e che non risultavano pratiche edilizie successive alla SCIA del 15 novembre 2021; il Comune aveva attestato nel dicembre 2025 l’inesistenza di ulteriori pratiche o documenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo: la proprietaria confinante possiede un’autonoma posizione legittimante all’accesso documentale, e il coniugio, la coabitazione e l’avvenuto accesso del coniuge non sono sufficienti a presumere che ella abbia conosciuto i documenti. In mancanza di prova della conoscenza effettiva, il diniego non poteva essere fondato sulla presunta soddisfazione indiretta dell’interesse; inoltre, trattandosi di documentazione già individuata dall’amministrazione, non è stato ravvisato un particolare aggravio nel rilascio di copie. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla prospettazione di nuove pratiche edilizie: non ne è stato fornito neppure un principio di prova e il Comune ne aveva attestato l’inesistenza con nota del 18 dicembre 2025, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso. Il Collegio ha inoltre precisato che l’accesso documentale non può essere usato per sollecitare poteri repressivi rispetto ad abusi non dimostrati. Le censure sull’accesso civico generalizzato sono state dichiarate improcedibili, poiché il riconoscimento dell’accesso documentale alla medesima documentazione ha fatto venir meno l’interesse a esaminarle, pur essendo i due istituti autonomi e compatibili. L’appello è stato accolto in parte; in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato accolto e il diniego annullato. Il Comune deve consentire, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, il rilascio di copia delle pratiche edilizie richieste. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 l’accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui è richiesto l’accesso.

    L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla situazione giuridica tutelata e ai documenti richiesti; nel caso concreto tale interesse sussisteva in capo alla proprietaria dell’immobile confinante.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 dispone altresì che comunque deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    Deve essere garantito l’accesso difensivo ai documenti necessari alla cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente; il diritto va valutato individualmente e non può essere negato per la sola circostanza che un coniuge abbia già acquisito documenti analoghi.

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    In materia di accesso agli atti amministrativi, costituiscono quindi presupposti e condizioni di ammissibilità dell'accesso documentale difensivo, ai sensi degli artt. 22 e 24 della l. n. 241 del 1990, l'accertata sussistenza di un nesso di strumentalità tra la conoscenza documentale e la tutela di una situazione giuridica sostanziale e la conseguente necessità dell’accesso ai fini della cura e della difesa, anche in giudizio, dei propri interessi giuridici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 ottobre 2022 n. 8497).

    L’accesso difensivo richiede un nesso strumentale tra i documenti e la tutela di una situazione giuridica sostanziale, nonché la necessità della conoscenza per curare o difendere gli interessi del richiedente. La legittimazione è personale: la conoscenza ottenuta da un altro soggetto non può essere presunta per il solo rapporto di coniugio o coabitazione.

  • art. 2700 c.c.

    Il motivo tuttavia si rivela infondato nella parte in cui l’odierna appellante assume la presenta di nuove pratiche edilizie delle quali non è stato fornito nemmeno un principio di prova e la cui esistenza è stata anzi espressamente contestata dalla Amministrazione nella nota del 18 dicembre 2025 prot. 33788 (costituente, ai sensi dell’art. 2700 c.c., atto pubblico fidefacente fino a querela di falso).

    La nota comunale che attesta l’inesistenza di ulteriori pratiche è considerata atto pubblico fidefacente, con efficacia probatoria fino a querela di falso; in assenza di prova contraria, non è dimostrata la dedotta esistenza di nuove pratiche edilizie.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Il motivo è improcedibile, con riguardo alla dedotta violazione delle norme in materia di accesso civico generalizzato, in quanto il riconoscimento del diritto di accedere alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 fa venire meno l’interesse allo scrutinio delle censure in materia di accesso civico generalizzato; anche se l’accesso documentale difensivo e l’accesso civico generalizzato hanno differenti fonti normative, hanno una diversa disciplina procedimentale e si fondano su presupposti diversi (con riguardo alla legittimazione all’accesso), l’oggetto è lo stesso, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e s.m.i. fa venire meno la necessità di verificare i presupposti per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato.

    L’accesso civico generalizzato e quello documentale sono istituti autonomi, con presupposti e discipline differenti, ma se riguardano gli stessi documenti il riconoscimento dell’accesso documentale fa venir meno l’interesse a scrutinare le censure relative all’accesso civico generalizzato.

Massime di principio

  • La legittimazione all’accesso documentale è personale e va verificata in capo al singolo richiedente sulla base del suo interesse diretto, concreto e attuale e del nesso tra la situazione giuridica tutelata e i documenti richiesti. L’accesso già esercitato da un coniuge o da altro soggetto, anche convivente e portatore di un interesse analogo, non estingue né consuma il diritto del richiedente e non consente di presumere che questi abbia conosciuto la documentazione: la conoscenza indiretta deve essere provata.
  • L’accesso difensivo richiede la strumentalità e la necessità della conoscenza dei documenti rispetto alla cura o difesa, anche in giudizio, di una situazione giuridica sostanziale; non può essere utilizzato per sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi dell’amministrazione in relazione ad abusi edilizi la cui esistenza non sia supportata almeno da un principio di prova.
  • L’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato sono autonomi e possono coesistere, senza rapporto di alternatività o incompatibilità. Quando però l’accesso documentale viene riconosciuto per gli stessi documenti richiesti, viene meno l’interesse alla decisione sulle censure relative all’accesso civico generalizzato.
  • L’attestazione resa dall’amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, circa l’inesistenza di ulteriori pratiche o documenti costituisce atto pubblico fidefacente nei limiti dell’art. 2700 c.c. e fa fede fino a querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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