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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23532/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di arma clandestina e munizioni. Due censure unitariamente trattate: (1) violazione e erronea applicazione di norme processuali (artt. 350, 191, 192, 530 c.p.p.) per avere i giudici utilizzato, ai fini della condanna, il verbale di sommarie informazioni rese da Romano il 29/12/2020 quando già indagato, senza le garanzie difensive richieste; (2) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e mancato rispetto del principio "oltre ogni ragionevole dubbio", postulando che non sarebbe provata la consapevolezza del possesso dell'arma dato che il fondo era accessibile a terzi, mancavano impronte papilari e l'imputato deteneva regolarmente altre armi per la caccia.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che i giudici di merito avevano correttamente dichiarato l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese il 29/12/2020, ma la condanna non si è fondata su quelle dichiarazioni inutilizzabili: è invece sorretta da elementi ammissibili e congruamente valutati (proprietà/possesso esclusivo del fondo acquistato dalla parente, dichiarazioni spontanee rese durante la perquisizione al momento del rinvenimento, circostanze oggettive del deposito e dell'accesso esclusivo al magazzino). La motivazione di merito è stata ritenuta logica, coerente e non contraddittoria; le obiezioni difensive rappresentavano solo un'ipotesi alternativa non in grado di instaurare un ragionevole dubbio fondato su elementi di fatto acquisiti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. (In precedenza il GUP aveva condannato Romano a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa, con sospensione condizionale, non menzione nel casellario, e confisca e distruzione dell'arma e delle munizioni).

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; normativa che ha consentito la rassegna scritta delle conclusioni in Cassazione nei termini indicati.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini; la Corte distingue tra dichiarazioni rese senza garanzie (inutilizzabili) e quelle spontanee rese all'atto della perquisizione sul luogo dell'immediatezza del fatto, che possono essere utilizzate anche nel rito abbreviato se chiaramente libere e non sollecitate.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle garanzie che devono essere fornite all'indagato; la sua inosservanza può comportare inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza avvertimenti.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza difensiva come parte delle norme processuali ritenute violate; attiene alle formalità degli atti istruttori e alla loro valutazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato in rapporto alle modalità di acquisizione e valutazione delle prove testimoniali e sommarie informazioni.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Riferimento difensivo volto a sostenere vizio applicativo nel giudizio di merito; attiene alle pronunce di assoluzione e motivazione, ma la Corte non ha ritenuto violato il canone probatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti (mediocri condizioni di conservazione dell'arma) e alla determinazione della pena.

  • art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sostanziale invocata per il capo A: disciplina reato relativo a specifiche condotte legate ad armi (la sentenza ha ritenuto Romano responsabile ai sensi di tale disposizione per detenzione di arma clandestina).

  • art. 697 cod. pen.

    Norma sanzionatoria richiamata per il capo B: regolamenta la mancata denuncia di armi e munizioni (omessa denuncia all'Autorità di P.S.).

  • art. 514 e art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ragionamento di legittimità sull'uso delle prove nel rito abbreviato: distinguono le limitazioni di utilizzazione delle prove tra dibattimento e rito abbreviato e l'effetto del "patto" processuale sulle prove già acquisite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di stabilire una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per le sanzioni pecuniarie disposte.

  • principio "nemo tenetur se detegere"

    Brocardo richiamato per sottolineare il principio secondo cui l'indagato non può essere obbligato a dichiarare contro se stesso; da ciò deriva il divieto di utilizzare dichiarazioni assunte contro legge.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall'indagato senza le garanzie previste sono inutilizzabili in modo assoluto (inutilizzabilità patologica), ma la loro inutilizzabilità non invalida automaticamente una condanna se questa è fondata su altri elementi di prova pienamente utilizzabili.
  • Nel rito abbreviato il giudice deve vigilare sulla legalità della prova; tuttavia le dichiarazioni spontanee rese all'atto della perquisizione domiciliare e nell'immediatezza del fatto possono essere ammesse, anche se l'interessato è indagato, purché emerga con chiarezza la spontaneità e l'assenza di coercizione o sollecitazioni.
  • Per vincere un impugnazione basata sul "ragionevole dubbio" non è sufficiente prospettare un'ipotesi alternativa plausibile: la difesa deve indicare elementi concreti e desunti dal materiale processuale che rendano inconfutabile (o quantomeno altamente probabile) la ricostruzione alternativa rispetto a quella del giudice.
  • La prova del possesso può essere desunta da elementi oggettivi come la titolarità o l'effettivo possesso esclusivo dell'immobile dove l'arma è stata rinvenuta e dalla possibilità concreta di accesso esclusivo al luogo di deposito; luoghi lasciati in stato di incuria non prevalgono automaticamente sulla valutazione del giudice circa l'esclusività dell'accesso.
  • L'esistenza di porto d'armi o di altre detenzioni legittime non esclude, e può anzi corroborare, la valutazione della consapevolezza dell'illiceità di un'arma clandestina: il possesso di altre armi rende più plausibile la conoscenza delle regole e la volontà di non dichiarare un'arma illecita.
  • Un vizio nella utilizzazione di una specifica prova deve essere specificamente individuato e collegato all'iter probatorio decisivo: se la decisione è sorretta da altri mezzi di prova non viziati, il vizio denunciato potrebbe risultare ininfluente ai fini della riforma.

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