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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22080/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che gestisce una casa di cura privata ha chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA versata nell’anno d’imposta 2019 su fatture di somministrazione di energia elettrica, nella parte riferita agli oneri generali del sistema elettrico (OGSE), ritenendola indebitamente assolta in rivalsa per l’importo di euro 63.262,61. L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo sia che gli OGSE dovessero essere inclusi nella base imponibile IVA sia che la società non fosse legittimata a chiedere direttamente il rimborso all’Erario. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto; in appello la decisione è stata riformata e il rimborso è stato riconosciuto. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 18, comma 2, e 19 d.P.R. 633/1972, per avere la sentenza riconosciuto la legittimazione diretta del cessionario/committente ad agire verso il Fisco per il rimborso dell’IVA assolta in rivalsa; 2) violazione dell’art. 13, comma 1, d.P.R. 633/1972, per avere escluso gli OGSE dalla base imponibile IVA. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla società contribuente contro il diniego di rimborso IVA. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione della parziale novità delle questioni e del recente consolidamento dei principi nomofilattici in materia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 18, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale norma invocata per sostenere che il cessionario/committente non ha legittimazione diretta a chiedere all’Erario il rimborso dell’IVA assolta in rivalsa, salvo specifiche eccezioni legate alla liquidazione dell’imposta.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale disposizione concernente il rapporto di detrazione IVA, distinto dal rapporto tributario tra Erario e fornitore.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    norma invocata nel secondo motivo per sostenere che gli OGSE dovrebbero concorrere alla base imponibile IVA in quanto componenti del costo della somministrazione.

Massime di principio

  • In tema di IVA, il rapporto tributario tra Amministrazione finanziaria e fornitore/prestatore, il rapporto privatistico di rivalsa tra fornitore e cliente e il rapporto relativo alla detrazione dell’imposta non si sovrappongono: il cessionario o committente, di regola, non può agire direttamente verso l’Erario per ottenere il rimborso dell’IVA addebitata in rivalsa.
  • La legittimazione diretta del cessionario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria può configurarsi solo quando l’IVA assolta in rivalsa incida sulla liquidazione finale dell’imposta, dando luogo a un’eccedenza detraibile o rimborsabile che sia oggetto di contestazione da parte del Fisco.
  • Fuori dall’ipotesi della liquidazione IVA e dell’eccedenza detraibile/rimborsabile, il destinatario della prestazione può agire contro il fornitore in sede civilistica per ripetizione dell’indebito; l’azione diretta contro l’Erario è ammissibile solo in casi eccezionali in cui il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile e tale impossibilità sia concreta e certa.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione conduce alla cassazione senza rinvio per difetto originario di legittimazione ad agire, il secondo motivo relativo al merito della debenza tributaria può restare assorbito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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