Sentenza n. 1056/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione: - dell'ordinanza dirigenziale n. 1736 del 15 luglio 2025, con la quale il Dirigente del Servizio SUAPE, Mercati e Attività Produttive del Comune di Cagliari ha ordinato la chiusura del pubblico esercizio gestito dalla società ricorrente per la durata di un giorno; - in via gradata con il secondo motivo di ricorso, del presupposto “Regolamento per il decoro, l'igiene ambientale, la disciplina della gestione dei rifiuti e il servizio di igiene urbana”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 7 febbraio 2023 e, in particolare, dell'art. 53, comma 4; - “per quanto occorrer possa” della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla nota prot. n. 189173 del 24 giugno 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che disponeva la chiusura del pubblico esercizio per un giorno quale sanzione accessoria per irregolare esposizione di un contenitore dei rifiuti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, gestore di un chiosco bar, impugnava l’ordinanza comunale di chiusura temporanea adottata dopo l’accertamento della presenza, in un contenitore esposto su area pubblica, di rifiuti non correttamente differenziati. La sanzione pecuniaria prevista per la violazione delle regole sul conferimento era stata già pagata in misura ridotta. La ricorrente deduceva, anzitutto, la falsità del presupposto e l’erronea applicazione dell’art. 53, comma 4, del regolamento comunale n. 19/2023, sostenendo che la disposizione sanzionasse soltanto le modalità di esposizione dei contenitori — quanto a tempi, luoghi e modalità esteriori — e non anche il contenuto dei mastelli. Deduceva inoltre violazione e falsa applicazione della medesima disposizione, irragionevolezza, illogicità manifesta, sproporzione, sviamento, violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 3 della l. n. 689/1981 e del principio “chi inquina paga”; nonché difetto di motivazione sulla scelta del regime sanzionatorio. In via gradata chiedeva l’annullamento anche dell’art. 53, comma 4, del regolamento, della comunicazione di avvio del procedimento e degli atti connessi.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato l’ordinanza di chiusura. Il Collegio ha qualificato la chiusura temporanea come misura afflittiva e interdittiva, soggetta a stretta interpretazione e alle garanzie sostanziali e processuali della l. n. 689/1981. Ha distinto la violazione delle modalità di conferimento dei rifiuti dalla violazione delle modalità di esposizione dei contenitori. Secondo il TAR, il termine “esposizione” riguarda il porre il contenitore all’esterno e la sua collocazione e modalità esteriori, non la composizione dei rifiuti contenuti al suo interno. Tale distinzione emerge sia dal regolamento, che separa le modalità di conferimento da quelle di esposizione, sia dall’ordinanza dirigenziale richiamata dal regolamento, che disciplina specificamente chiusura, posizione, accessibilità, tempi e orari dei contenitori. L’errata differenziazione dei rifiuti integra quindi la violazione della disposizione sul conferimento, già sanzionata pecuniariamente, ma non quella dell’art. 53, comma 4, che consente la chiusura del pubblico esercizio. La sanzione interdittiva è inoltre riferita alle modalità di esposizione aventi ricadute sulla pulizia e sul decoro dell’area antistante, e non al contenuto del contenitore. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 53, commi 2, 4 e 7, regolamento comunale n. 19/2023
Per i soggetti di cui al comma 2 l’esposizione dei contenitori dei rifiuti in orari, luoghi e modalità differenti da quelli specificamente stabiliti nell’ordinanza di cui al comma 1 costituisce occupazione senza titolo del suolo pubblico e da luogo alle seguenti sanzioni: a) chiusura dell’esercizio per la durata di un giorno nel caso della prima violazione.
La disposizione sul diverso orario, luogo o modalità di esposizione dei contenitori è di stretta interpretazione e non comprende l’errato conferimento dei rifiuti all’interno del contenitore; la sanzione della chiusura riguarda le modalità esteriori di esposizione rilevanti per pulizia e decoro dell’area.
art. 20, commi 11 e 15, regolamento comunale n. 19/2023
Gli utenti devono rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata e sono tenuti a conferire le diverse frazioni di rifiuto in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti.
L’errata differenziazione dei rifiuti contenuti nel mastello ricade nella disciplina del conferimento ed è soggetta alla sanzione pecuniaria prevista, distinta dalla sanzione interdittiva per la non corretta esposizione.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
Le misure afflittive e interdittive devono essere interpretate restrittivamente e sono soggette alle garanzie sostanziali e processuali della disciplina generale sulle sanzioni amministrative.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; il TAR ha deciso la controversia sul diverso e assorbente profilo dell’ambito oggettivo della disposizione sanzionatoria.
artt. 3 e 97 Cost.
Le disposizioni sono state invocate in relazione a ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento; le relative censure sono rimaste assorbite dopo l’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Le disposizioni regolamentari che prevedono sanzioni amministrative afflittive e interdittive, quale la chiusura temporanea di un esercizio, sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre il significato letterale e sistematico della fattispecie sanzionata.
- La nozione di “esposizione dei contenitori” riguarda il collocamento esterno del contenitore e le sue modalità esteriori — quali luogo, tempi, posizione, chiusura e accessibilità — e non comprende, in assenza di una previsione espressa, la composizione dei rifiuti contenuti al suo interno.
- Quando il regolamento distingue tra modalità di conferimento e modalità di esposizione dei rifiuti, l’errata differenziazione dei rifiuti integra la violazione delle regole sul conferimento e non può essere sanzionata con la chiusura dell’esercizio prevista per la non corretta esposizione dei contenitori.
- La sanzione interdittiva prevista per i pubblici esercizi in materia di esposizione dei contenitori è riferita alle condotte che incidono sulla pulizia e sul decoro dell’area pubblica o antistante l’esercizio, non alle irregolarità interne del contenitore che non riguardino le modalità della sua esposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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