Sentenza del 23/05/2017 n. 1315 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Luogo delle notificazioni - E' il domicilio del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda la validità della notificazione di un atto tributario eseguita mediante consegna a un familiare del contribuente in un luogo diverso dal domicilio del destinatario. La questione è se la presenza e la consegna dell'atto a un familiare possano rendere valida la notificazione anche quando essa avvenga fuori dal domicilio del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione, con sentenza 3 marzo 2017, n. 5410, ha affermato che il luogo ordinario della notificazione è il domicilio del contribuente. La consegna dell'atto a un familiare in un luogo diverso dal domicilio del destinatario determina un vizio della notificazione, poiché non sono rispettate le condizioni richieste per la validità della consegna a persona di famiglia. In base al principio enunciato, la notificazione deve essere considerata viziata, con le conseguenze processuali eventualmente previste nel caso concreto.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di cassazione 3 marzo 2017, n. 5410
La notifica di un atto a familiare in luogo diverso rispetto al domicilio del contribuente determina il vizio della notificazione.
La notificazione mediante consegna a un familiare presuppone che la consegna avvenga presso il domicilio del destinatario, salvo diverse modalità legalmente previste. La mera consegna a un familiare in un luogo estraneo al domicilio non rende di per sé valida la notificazione.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione occorre verificare non solo a chi è stato consegnato l'atto, ma anche il luogo preciso della consegna.
- La consegna a un familiare è normalmente idonea a sostituire la consegna personale solo se avviene presso il domicilio o la residenza del destinatario, secondo le condizioni previste dalla legge.
- La consegna dell'atto a un familiare in un luogo diverso dal domicilio del contribuente può integrare un vizio della notificazione e può essere contestata mediante gli strumenti processuali appropriati.
- La verifica deve distinguere tra un semplice vizio sanabile e una notificazione inesistente o comunque radicalmente invalida, considerando le modalità concrete della notifica e gli effetti eventualmente prodotti dalla successiva conoscenza dell'atto.
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