Cassazione Civile, Ordinanza n. 15296/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La controversia nasce da due querele presentate nei confronti di un soggetto poi assolto in sede penale con formula "perché il fatto non costituisce reato". Dopo l’assoluzione, il medesimo soggetto ha convenuto in giudizio i querelanti chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che le denunce integrassero una condotta calunniosa. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d’appello l’aveva accolta parzialmente, ritenendo provati gli elementi oggettivi e soggettivi della calunnia e condannando i querelanti al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale e al rimborso delle spese di difesa del processo penale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., dell’art. 368 c.p. e degli artt. 530, 651, 652 e 654 c.p.p., sostenendo che la corte territoriale avesse indebitamente attribuito efficacia vincolante al giudicato penale e li avesse illegittimamente sollevati dall’onere di provare i fatti costitutivi della calunnia; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata considerata la circostanza del dibattimento penale e della richiesta di rinvio a giudizio, ritenuta rilevante per escludere la consapevolezza dell’innocenza del denunciato; 3) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., 368 c.p. e 185 c.p., sostenendo che il danno non patrimoniale non fosse liquidabile dal giudice civile senza un previo accertamento del reato da parte del giudice penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d’appello non aveva attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale assolutoria, ma aveva autonomamente valutato le risultanze del processo penale come prove atipiche; ha escluso ogni violazione dell’onere della prova e ha richiamato il principio per cui chi agisce per danni da denuncia calunniosa deve dimostrare, in sede civile, la sussistenza della calunnia sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la circostanza del dibattimento penale era stata considerata e che, comunque, l’attività dell’autorità requirente non interrompe il nesso causale quando la denuncia o querela integri essa stessa gli estremi della calunnia. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in presenza di un illecito civile, ove la lesione riguardi diritti fondamentali della persona, sia grave e non futile, a prescindere dalla previa affermazione penale di responsabilità. La soccombenza ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale dell’illecito aquiliano e base della domanda risarcitoria civile
art. 2059 c.c.
il danno non patrimoniale è risarcibile anche fuori dai casi di reato, se la lesione riguarda diritti fondamentali, è grave e non futile
art. 2697 c.c.
invocato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto risarcitorio resta a carico dell’attore
art. 368 c.p.
richiamato per la configurazione della calunnia, la cui sussistenza deve essere accertata in sede civile quando dedotta a fondamento del danno
art. 530 c.p.p.
menzionato nei motivi; la Corte esclude che la formula assolutoria usata nel caso abbia efficacia vincolante nel giudizio civile
art. 651 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti; la Corte precisa che la sentenza penale di assoluzione con la formula indicata non fa stato nel civile nel caso esaminato
art. 652 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti; esclusa l’efficacia vincolante della decisione penale nel giudizio risarcitorio
art. 654 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti; la Corte non riconosce preclusioni al giudice civile derivanti dal precedente penale
art. 115 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 116 c.p.c.
invocato nel secondo motivo; la Corte ribadisce il potere del giudice civile di libero apprezzamento delle prove ritualmente acquisite
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo a sostegno della dedotta nullità della sentenza
art. 185 c.p.
richiamato per il collegamento tra reato e risarcibilità del danno non patrimoniale; la Corte ammette il risarcimento anche per illecito civile
art. 598 c.p.
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale ai casi espressamente previsti
art. 89, secondo comma, c.p.p.
menzionato dai ricorrenti quale ulteriore ipotesi di risarcibilità del danno morale
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- La sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio se non ricorrono i presupposti di legge per il giudicato penale nel civile; il giudice civile deve comunque procedere a un autonomo accertamento dei fatti costitutivi della responsabilità.
- Nel giudizio civile, gli atti e le prove formati nel processo penale possono essere valutati come prove atipiche, se ritualmente introdotti, e possono concorrere alla decisione senza che ciò comporti violazione del principio dispositivo o dell’onere della prova.
- Chi domanda il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una denuncia o querela calunniosa deve provare in sede civile la sussistenza della calunnia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, compreso il dolo specifico.
- L’intervento dell’autorità requirente nel procedimento penale non interrompe di per sé il nesso causale tra la denuncia/querela e il danno lamentato dal denunciato, quando la denuncia stessa integri gli estremi della calunnia.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile anche al di fuori delle ipotesi tipiche di reato, ogni volta che l’illecito civile leda in modo grave diritti fondamentali della persona e la lesione non sia futile.
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