Sentenza n. 51/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del MASE, di concerto con il MIC, n. 190 del 9 aprile 2025, notificato alla Società con comunicazione del 14 aprile 2025, n. 71027, recante il giudizio negativo di VIA in relazione al "Progetto di un impianto eolico denominato "Su Murdegu", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei comuni di Villanovafranca, Murdegu, Furtei, Villamar e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna"; di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi, inclusi il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 593 del 13 febbraio 2025, acquisito al prot. MASE-41736 del 5 marzo 2025; il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 11077-P del 15 aprile 2024, assunto al prot. MASE-70942 del 16 aprile 2024; la conferma del parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, resa con comunicazione del prot. n. 8467-P del 24 marzo 2025, unitamente al presupposto parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Cagliari (MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|28/02/2025|0003781-P, nonché, solo ove occorrer possa, delle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente, presentate in data 10/03/2023, oltre i termini, prot. MiTE-2023-0035914 e, in data 19/07/2023, prot. MASE-2023-0118447, le osservazioni e gli atti del Comune di Villanovafranca, e precisamente: (i) la relazione sui profili archeologici redatta dal Comune di Villanovafranca (in data 11/05/2023, prot. MASE-2023-0076798; (ii) l'attestazione di conformità urbanistica del 12/07/2023, prot. MASE-2023-0113986; e (iii) la Delibera del Consiglio Comunale Numero 16 del 19-04-23, di opposizione al progetto della Società; la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 07/03/2024 di "Opposizione e Parere Sfavorevole a più progetti di impianti eolici e fotovoltaici nel territorio dei Comuni della Comunità Montana "Sarcidano-Barbagia di Seulo" e delle relative opere elettriche connesse", trasmessa dalla Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo" con nota acquisita al MASE con Prot. 2024-0049300 del 14/03/2024; eventualmente previa disapplicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale recante giudizio negativo di VIA per un impianto eolico da 42 MW, unitamente ai pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il giudizio negativo di VIA relativo a un progetto eolico, deducendo dieci ordini di censure. Ha contestato, anzitutto, che il MASE si fosse limitato a recepire i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza senza svolgere un’autonoma valutazione e senza adeguata ponderazione degli interessi coinvolti. Ha poi dedotto violazione delle regole procedimentali in materia di VIA, difetto di istruttoria e di motivazione, lesione del contraddittorio, mancato esercizio del soccorso istruttorio e violazione dei principi di collaborazione, proporzionalità e massima diffusione delle fonti rinnovabili. La ricorrente ha sostenuto che le carenze rilevate dalla Commissione fossero meramente documentali e avrebbero dovuto essere sanate mediante richieste di integrazione, in particolare quanto allo studio di incidenza ambientale, ai monitoraggi sull’avifauna e sui chirotteri, agli impatti cumulativi, agli aspetti paesaggistici, archeologici, geologici e acustici. Ha inoltre invocato il principio del dissenso costruttivo, lamentando che le amministrazioni non avessero indicato prescrizioni, modifiche o delocalizzazioni idonee a superare le criticità. Ha contestato la qualificazione dell’area come non idonea ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, sostenendo che la mancata inclusione tra le aree idonee non comportasse un divieto di realizzazione e che la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta in concreto. Ha censurato l’utilizzo, nella valutazione degli impatti cumulativi, di progetti ancora in corso di autorizzazione. Nel merito ha negato la sussistenza di significativi impatti ambientali, paesaggistici e archeologici e ha dedotto, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della normativa regionale sarda sulle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. Ha infine impugnato i contributi istruttori del Comune e degli altri enti coinvolti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Comunità Montana, poiché non aveva adottato il provvedimento impugnato, non aveva partecipato alla sua formazione, non aveva espresso pareri nel procedimento e l’impianto non ricadeva nel suo territorio. Nel merito ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile. Il primo motivo è stato respinto perché il decreto ministeriale poteva legittimamente motivare per relationem, richiamando e facendo proprie le valutazioni tecniche della Commissione e della Soprintendenza; l’amministrazione non era tenuta a riscrivere autonomamente tutte le argomentazioni istruttorie, soprattutto perché gli organi tecnici avevano espresso valutazioni articolate e coerenti. Anche le censure relative al soccorso istruttorio e al contraddittorio sono state respinte: la documentazione progettuale presentava carenze sostanziali, non semplici irregolarità formali, tra cui la mancanza della relazione di incidenza ambientale almeno a livello di screening, l’insufficiente analisi dell’area di influenza visiva, l’inadeguata valutazione degli impatti su biodiversità, paesaggio e beni archeologici e l’assenza di elementi idonei a escludere rischi per siti Natura 2000 e beni culturali. Il proponente aveva inoltre già avuto plurime occasioni di integrazione documentale. Il soccorso istruttorio non può trasformare la VIA in una sede di progressiva costruzione o coprogettazione dell’intervento. È stato escluso anche l’obbligo di dissenso costruttivo, poiché tale principio opera solo quando le criticità siano superabili mediante prescrizioni o modifiche puntuali; non impone all’amministrazione di guidare il proponente nella rielaborazione di un progetto strutturalmente carente o incompatibile con i valori ambientali, paesaggistici e archeologici tutelati. La censura relativa alla qualificazione dell’area è stata respinta: la collocazione dell’impianto nel buffer di 3 km da beni tutelati impediva il riconoscimento dell’idoneità ex lege, mentre gli organi tecnici avevano comunque svolto una valutazione concreta e sito-specifica delle interferenze paesaggistiche e culturali. Tali valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, non presentavano manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento o contraddittorietà. Anche la doglianza sull’effetto cumulativo è stata respinta, poiché il riferimento ad altri progetti costituiva un elemento di contesto inserito in una motivazione plurima, fondata anche su autonome criticità documentali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche. Le questioni relative alla legge regionale sono state dichiarate inammissibili o comunque irrilevanti, poiché il diniego trovava autonomo e sufficiente fondamento nella disciplina statale e nelle valutazioni tecnico-discrezionali concernenti l’area e il progetto; pertanto non era necessaria la rimessione alla Corte costituzionale. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi rivolti direttamente contro i contributi istruttori degli enti locali, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 3 e 25 d.lgs. 152/2006
Il giudizio di VIA può essere motivato mediante il richiamo e il recepimento dei pareri tecnici acquisiti, purché questi esplicitino il percorso valutativo e siano conoscibili; la valutazione riguarda la compatibilità complessiva del progetto con gli interessi ambientali, paesaggistici e territoriali.
artt. 23 e seguenti d.lgs. 152/2006
La procedura di VIA presuppone che il proponente fornisca una documentazione progettuale completa, coerente ed esaustiva, idonea a consentire una valutazione preventiva e consapevole degli impatti.
art. 3-quater d.lgs. 152/2006
Il giudizio di compatibilità ambientale deve essere svolto nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e precauzione, mediante ponderazione degli interessi ambientali e socio-economici coinvolti.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di collaborazione e buona fede può assumere la forma del dissenso costruttivo, ma non impone sempre all’amministrazione di individuare modifiche progettuali o prescrizioni, soprattutto quando le criticità siano strutturali e insuperabili.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il responsabile e l’amministrazione devono curare l’istruttoria, ma tale dovere non si traduce nell’obbligo di supplire alle carenze sostanziali della documentazione posta a carico del proponente.
art. 20, commi 7 e 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021
La mancata inclusione di un’area tra quelle idonee esclude le semplificazioni e l’idoneità ex lege, ma la valutazione della compatibilità del progetto resta affidata agli ordinari procedimenti tecnici e amministrativi; nel caso concreto, la collocazione nel buffer di tutela e le interferenze con beni culturali e paesaggistici hanno sostenuto il diniego.
art. 12 d.lgs. 387/2003
La promozione delle fonti rinnovabili non elimina la necessità di verificare la compatibilità concreta dell’impianto con i valori ambientali, paesaggistici, culturali e territoriali.
art. 29 c.p.a.
Nel giudizio impugnatorio la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato.
artt. 41 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La corretta instaurazione del contraddittorio richiede la notificazione del ricorso all’amministrazione titolare del potere esercitato; il soggetto privo di tale titolarità non è legittimato passivamente.
artt. 108, 109 e 111 c.p.c.
L’estromissione è istituto applicabile solo nelle ipotesi tassativamente previste; al di fuori di esse, la richiesta deve essere esaminata come eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA l’amministrazione competente può motivare il provvedimento finale per relationem, richiamando e facendo proprie le valutazioni tecniche contenute nei pareri istruttori, quando tali pareri siano specifici, accessibili e idonei a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
- Il principio di autoresponsabilità impone al proponente di presentare fin dall’avvio della VIA una documentazione progettuale completa, coerente ed esaustiva. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze sostanziali che impediscano la stessa valutazione degli impatti ambientali, né per trasformare la VIA in una sede di progressiva elaborazione o coprogettazione dell’intervento.
- Il principio del dissenso costruttivo non impone all’amministrazione di indicare sempre prescrizioni, alternative o modifiche progettuali. Esso opera quando le criticità siano superabili mediante interventi puntuali, ma non quando derivino da carenze strutturali della documentazione o da impatti complessivi incompatibili con la tutela ambientale, paesaggistica o archeologica.
- La mancata inclusione di un’area tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021 non equivale, da sola, a un divieto assoluto di realizzare impianti da fonti rinnovabili; tuttavia esclude l’idoneità ex lege e le relative semplificazioni, lasciando spazio alla valutazione ordinaria, concreta e sito-specifica della compatibilità dell’intervento.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi competenti in materia di VIA, paesaggio e beni culturali sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, dell’errore di fatto o del travisamento, senza che il giudice possa sostituire una propria valutazione, parimenti opinabile, a quella dell’amministrazione.
- I contributi e i pareri endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva non sono autonomamente impugnabili; possono essere contestati soltanto mediante l’impugnazione del provvedimento finale e nella misura in cui abbiano concretamente condizionato il suo contenuto.
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