Cassazione Penale, Sentenza n. 32889/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
A seguito di un decreto del Gip del Tribunale di Pisa era stato disposto il sequestro preventivo di 101 cani detenuti in spazi ritenuti inidonei e sovraffollati, con compressione dello spazio vitale e sottoposizione degli animali a fatiche ritenute insopportabili rispetto alle loro caratteristiche etologiche. Nell'imputazione cautelare si faceva riferimento anche a due cani sottoposti ad amputazione bilaterale dei padiglioni auricolari e ad altri due in precarie condizioni di salute. Il sequestro riguardava inoltre alcuni manufatti asseritamente abusivi, in relazione alla contestazione provvisoria degli artt. 31 e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale del riesame aveva accolto l'istanza dell'indagata e disposto il dissequestro, ritenendo non adeguatamente integrata la fattispecie dolosa di cui all'art. 544-ter c.p., anche perché il provvedimento cautelare avrebbe riguardato indistintamente cani di proprietà dell'indagata e di terzi, mentre le criticità specificamente individuate avrebbero riguardato soltanto quattro animali. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando la motivazione apparente dell'ordinanza: il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul sequestro dei manufatti abusivi, avrebbe disposto la restituzione degli animali con motivazione apodittica e non avrebbe esaminato la documentazione prodotta dall'accusa, comprendente relazioni veterinarie, etologiche e di enti pubblici, relativa a condizioni diffuse e non occasionali di sofferenza psicofisica derivanti dalle modalità di detenzione e gestione. Il ricorrente ha inoltre censurato l'anticipato giudizio del Tribunale sull'elemento soggettivo, osservando che, nel riesame di una misura cautelare reale, è sufficiente il fumus commissi delicti e non occorre accertare la gravità indiziaria o la piena sussistenza del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Ha ritenuto radicalmente carente la motivazione del Tribunale del riesame, che si era limitato a richiamare l'impiego sproporzionato di mezzi e persone e l'individuazione di quattro animali, senza confrontarsi con le condizioni della struttura, con il numero complessivo degli animali e con l'ipotesi cautelare relativa al sovraffollamento, all'inidoneità degli spazi e alle fatiche insopportabili. La Corte ha rilevato anche l'omessa indicazione della sorte dei manufatti asseritamente abusivi, nonostante il dispositivo avesse accolto integralmente il riesame. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento relativo a misure cautelari reali, il fumus commissi delicti riguarda l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie contestata e la pertinenza del bene al reato; quanto all'elemento psicologico, il giudice può valutarlo soltanto per verificare l'eventuale presenza di elementi ictu oculi incompatibili con la sua sussistenza, senza anticipare il giudizio sulla responsabilità. Il nuovo giudice dovrà riesaminare la questione con piena libertà valutativa, nel rispetto di tali principi.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali
Il ricorso è ammesso per violazione di legge, comprendente gli errori in procedendo e in iudicando nonché i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o meramente apparente.
art. 324 c.p.p.
Il rinvio per il nuovo giudizio sul riesame deve essere effettuato al tribunale competente in diversa composizione.
art. 544-ter c.p.
La fattispecie richiede, secondo la Corte, condizioni imposte all'animale insopportabili rispetto alle sue caratteristiche etologiche, accompagnate dalla crudeltà o dalla mancanza di necessità e dalla causazione di lesioni o dalla sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili.
art. 727, comma 2, c.p.
La disposizione è richiamata per distinguere la fattispecie contravvenzionale colposa residuale relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, dalla fattispecie dolosa di cui all'art. 544-ter c.p.
art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma indicata nell'imputazione provvisoria relativa ai manufatti asseritamente abusivi oggetto del sequestro preventivo.
art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Norma indicata nell'imputazione provvisoria relativa ai manufatti asseritamente abusivi; l'ordinanza di riesame è stata censurata per non averne esaminato la sorte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di riesame o appello di misure cautelari reali, la violazione di legge comprende anche la motivazione meramente apparente, cioè quella priva dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, tale da non rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- La motivazione del provvedimento di riesame deve confrontarsi con le contestazioni cautelari rilevanti, con gli elementi documentali pertinenti e con tutti gli oggetti della misura; è apparente la motivazione che, disponendo il dissequestro, si limiti a riferimenti generici e ometta di esaminare le condizioni complessive del bene o della struttura sottoposta a vincolo.
- Nel sequestro preventivo il fumus commissi delicti consiste nella pertinenza del bene al reato e nell'astratta possibilità di sussumere il fatto contestato in una fattispecie incriminatrice; non è richiesta la verifica dei gravi indizi di colpevolezza propria delle misure cautelari personali.
- Nel riesame di una misura cautelare reale il giudice può valutare incidentalmente tutti gli elementi costitutivi del reato, ma, quanto all'elemento psicologico, non deve anticipare il giudizio sulla responsabilità: deve limitarsi a verificare se sussistano elementi immediatamente evidenti che ne escludano la presenza.
- La fattispecie di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. si distingue dalla contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2, c.p. perché richiede, oltre alle condizioni imposte all'animale insopportabili rispetto alle sue caratteristiche etologiche, la crudeltà o la mancanza di necessità e la causazione di lesioni o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili.
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